MIMS: chiarimenti indicazione masse e portate dei veicoli per il trasporto internazionale di merci su strada
Chiarimenti dal MIMS. Attraverso una circolare, sono state delineate alcune regole su come devono essere compilate le autorizzazioni italiane rilasciate agli Stati con i quali vige un Accordo bilaterale sul trasporto stradale delle merci. In particolare si fa riferimento alla "Portata Utile/Loading Capacity" e alla "Massa compl. pieno carico/Gross Vehicle Mass".
Riportiamo, di seguito, le indicazioni chen provengono dalla circolare:
La "PORTATA UTILE/LOADING CAPACITY" da indicare sulle autorizzazioni bilaterali italiane che prevedono i campi per inserire tali dati potrà essere indicativamente calcolata dall'operatore estero, per la compilazione, come differenza tra la massa complessiva a pieno carico e la tara, se eventualmente presenti soltanto questi dati sulla carta di circolazione.
Si evidenzia che al fine dei controlli su strada le indicazioni, sul documento autorizzativo al trasporto di merci, di portata utile e di massa complessiva a pieno carico non sono considerate essenziali per la validità del titolo autorizzativo.
Eventuale sostituzione del veicolo rimorchiato
Nella pratica del trasporto, anche al fine della ottimizzazione logistica risulta utile e praticabile la sostituzione del veicolo rimorchiato ad es. nel viaggio di ritorno, se consentito dallo specifico accordo bilaterale. In ogni caso, pur non essendo previsto uno spazio dedicato nell'autorizzazione è obbligatoria l'indicazione dei dati della nuova targa; ad es. nella parte inferiore dei campi già precedentemente compilati, se del caso facoltativamente preceduta o seguita dalla dizione "CHANGED" o "CHANGE" o qualsivoglia altra scritta utile a far comprendere l'avvenuta sostituzione del semirimorchio.
Con riferimento invece alla massa/portata, si può trascrivere il dato relativo al "nuovo" veicolo rimorchiato, parimenti preferibilmente sotto il campo contenente i dati riferiti al primo veicolo trainato.