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Le Ali dell'Autotrasporto
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Misure precauzionali per il trasporto e la logistica: ecco le linee guida

17/03/2020
Come anticipato in una precedente news, lo scorso 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, contenente le istruzioni precise da applicare e rispettare all'interno delle aree di lavoro, nell'interesse e per la tutela dei lavoratori che le frequentano.
 
A tal proposito, Infogestweb-Golia ritiene utile effettuare un ulteriore approfondimento, riportando di seguito e in maniera dettagliata tutte le misure precauzionali da adottare per ciascuna modalità di trasporto.
 
Per cominciare, si evidenziano di seguito gli adempimenti comuni a ciascuna categoria:
 
  • Prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute, etc.);
  • La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
  • Gli impianti si dotino di metodi alternativi e di cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, altrimenti si vanificano tutte le misure/iniziative prese per evitare il contagio.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico dovranno garantire un’adeguata pulizia giornaliera, e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani. Per le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, l’autista dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché mantenga la rigorosa distanza di un metro;
  • Per il settore dei corrieri espressi, le consegne espresse di pacchi, documenti e altre tipologie di merci deve avvenire mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza di un metro. Sia per le consegne presso privati sia presso aziende, i corrieri possono lasciare i pacchi fuori dalla porta o in luogo indicato dal destinatario all’interno del perimetro aziendale (reception/guardiania) o domestico, senza raccogliere la firma del destinatario qualora questi si opponga all’apposizione della firma stessa. La raccolta della firma del ricevente, l’incasso del contrassegno o di oneri doganali deve essere ottenuta mantenendo la distanza di sicurezza e ove ciò non sia possibile i corrieri dovranno indossare adeguati dispositivi;
  • Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse deve avvenire mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza di un metro e per un tempo massimo di 15 minuti. A tal fine, le aziende di trasporto espresso, individueranno protocolli operativi atti a garantire il rispetto della distanza minima. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine di protezione;
  • In caso di consegne a domicilio, gli autisti (driver), previa comunicazione al ricevente, devono lasciare i pacchi fuori dalla porta e non raccogliere la firma dell’avvenuta consegna, individuando modalità alternative che confermino l’avvenuta consegna;
  • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine;
  • Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci;
  • Le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali sono consentite in quanto funzionali al trasporto delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
 
Le disposizioni contenute nel protocollo sono sostanzialmente tutte applicabili alle aziende di trasporto pubblico locale. Tuttavia nello specifico si ritiene opportuno integrarle con disposizioni attinenti all’igienizzazione dei treni e dei mezzi di trasporto, all’accesso ai mezzi di trasporto, del personale front-line e dell’utenza al fine di garantire il personale di guida, alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo e alla sospensione della bigliettazione da parte degli autisti:
  • L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione giornaliera dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali;
  • Sospensione di corsi di formazione aziendale se non utilizzabile il sistema da remoto;
  • Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
  • Sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo, prevedendone lo svolgimento in fase di salita e discesa dei passeggeri;
  • Sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
  • Possibilità di interrompere il servizio nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto delle disposizioni sanitarie nell’ambito del mezzo di trasporto sino al ripristino delle condizioni di sicurezza sanitaria;
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.

SETTORE FERROVIARIO
 
  • Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l’accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
  • Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o Disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
o Divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
o Proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni;
o Restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
o Disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno;
o Assegnazione dei posti a bordo dei treni AV/AC, sui treni IC e sulle percorrenze regionali secondo modalità che garantiscano il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione del virus COVID-19;
  • In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento;
  • Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri o di personale di bordo;
  • L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

SETTORE MARITTIMO
 
  • Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. In tutti i momenti di necessario contatto tra personale di terra e quello di bordo, il personale preposto deve presentarsi dotato di appositi DPI integrativi oltre a quelli ordinari rispetti a quelli vigenti;
  • Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono sia alle unità navali gestite, sia alle altre unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche;
  • Sono rafforzati i servizi di pulizia mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfestazione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) nella loro interezza;
  • L’attività di disinfezione viene eseguita a ciclo continuo sia a bordo che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale dedicato, appositamente formato;
  • Le imprese danno indicazione ed opportuna informativa al proprio personale:
    • Relativamente al divieto di avere contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostante emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
    • Al distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
    • Per consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore nei servizi di trasporto di TPL marittimo;
    • Per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19;
    • Per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
    • Per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all’affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell’unità interessata dall’emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d’esercizio.
  • Implementazione da parte delle imprese di azioni di periodica sanificazione dei luoghi e dei mezzi operativi aziendali di lavoro. La periodicità verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, sentiti il medico competente ed il RLSA.
  • Ai fini della sanificazione si deve intendere un’attività di pulizia dei locali, delle attrezzature e dei mezzi di lavoro eseguita utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
  • Igienizzazione ad ogni cambio operatore, da parte dello stesso, delle parti delle attrezzature e dei mezzi di lavoro oggetto di contatto manuale, utilizzando, sentito il medico competente, gli adeguati prodotti igienizzanti messi a disposizione del datore di lavoro. Il datore di lavoro provvede ad istruire il lavoratore circa le modalità di utilizzo degli stessi prodotti. Il processo di igienizzazione comprende anche l’areazione dei mezzi per circa 5/10 minuti e comunque per un periodo non inferiore a quello indicato nelle modalità d’uso del prodotto. Il lavoratore che accede al mezzo è tenuto alla preventiva pulizia delle mani utilizzando i prodotti igienizzanti messi a disposizione dal datore di lavoro;
  • Rispetto della distanza interpersonale di un metro e, laddove esso non sia possibile, alla dotazione di strumenti di protezione individuali. Detti strumenti consistono in mascherine quale presidio standard per il contenimento della trasmissione di malattie trasmissibili via aerea. In relazione a particolari tipologie di operazioni, le imprese valuteranno l’utilizzo e la fornitura di guanti protettivi;
  • Organizzazione di sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Le imprese si impegnano a sviluppare sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere;
  • Le imprese si impegnano altresì ad implementare lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre;
  • Prediligere, ove possibile, per lo scambio di documentazione, i sistemi informatici;
  • Il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, il personale addetto al ritiro rifiuti solidi e liquidi, una volta saliti a bordo esibiranno, senza consegnarlo il documento di riconoscimento;
  • Prevedere che se in stiva sono presenti lavoratori portuali non possono essere presenti al contempo marittimi (salvo il numero indispensabile alle operazioni) e/o passeggeri;
  • Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista;
  • Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del dPCM 11marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua della aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.
  • I luoghi di grande concentrazione di persone o strategici per la funzionalità del sistema (sale operative e sale di controllo) devono dotarsi di rilevazioni di temperatura attraverso dispositivi automatizzati ove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza così come prevista dalle disposizioni del Ministero della salute.

SETTORE AEREO
 
  • Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
  • Gli autisti di camion che si recano negli impianti per caricare e scaricare la merce non devono scendere dal mezzo, neppure per le pratiche che normalmente sbrigano negli uffici del gate dell’impianto;
  • Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero (addetti ai controlli di sicurezza, addetti alla gestione dei passeggeri a ridotta mobilità, addetti di front line, biglietteria, check-in, lost & found), con gli equipaggi a bordo degli aeromobili (agenti di rampa) o in stiva (addetti al carico/scarico), nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l’applicazione del Protocollo di cui in premessa;
  • Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio;
  • I luoghi di grande concentrazione di persone o strategici per la funzionalità del sistema (sale operative e sale di controllo) devono dotarsi di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati ove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza così come prevista dalle disposizioni del Ministero della salute.


 


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