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Trasporto rifiuti: la mancata esposizione della lettera “R” costituisce reato

17/05/2022

La mancata osservazione delle prescrizioni in materia di trasporto rifiuti costituisce reato. Lo ha stabilito la Cassazione, attraverso sentenza n. 47836/2019, rigettando il ricorso di un trasportatore che non provvedeva ad apporre i teli di copertura impermeabili e, soprattutto, non apponeva il cartello con la scritta “R” a fondo giallo, indicante il trasporto di rifiuti pericolosi.

La normativa di riferimento in questo caso è l’art. 256 del D.Lgs 152/2006 che, in aggiunta ad altre prescrizioni autorizzative, specifica anche le disposizioni che il trasporto dei rifiuti pericolosi deve rispettare, secondo il comma 9.


- Sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
- Sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.



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