Trasporto animali vivi: chiarimenti operativi
Il Ministero della Salute, con una nota del 19 settembre, ha fornito alcune istruzioni operative del decreto legislativo 5 agosto 2022 (n. 134) che reca disposizioni sul sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, adeguando la normativa nazionale a quella europea.
Alcuni chiarimenti
Fra i vari punti, riporta Rivista Tir, si evidenzia che con il termine “operatore” si intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, responsabile anche temporaneamente di qualsiasi animale.
Invece, col termine “stabilimento”, si intende qualsiasi luogo, anche all’aperto, in cui sono tenuti animali (animali custoditi, allevati o commercializzati dall’uomo) o materiale germinale, pure se temporaneamente.
Infine, col termine “animale” si intendono animali di qualsiasi specie.
Si precisa, inoltre, che la modifica del documento di accompagnamento informatizzato dopo la movimentazione non è prevista; la rettifica può riguardare solo il movimento in uscita. Il compito di assicurare il corretto utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato, di individuare eventuali non conformità e intervenire opportunamente spetta alle ASL e ai Servizi veterinari delle Regioni e Province autonome.
Per ulteriori dettagli relativi ai controlli veterinari sul sistema I&R, alle sanzioni per le violazioni e ad altri elementi, è possibili consultare la nota del Ministero della Salute.