Trasporto ADR: esenzioni dalla nomina consulente per gli speditori
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato, attraverso la circolare ministeriale del 21 dicembre (vedi allegato), i "casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose". Ricordiamo che, la nomina dello speditore diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2023.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese nei seguenti casi:
- nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
I casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli speditori
Le esenzioni applicabili anche per gli speditori dalla nomina del consulente ADR si hanno nei seguenti casi:
- imprese che effettuano trasporto in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie ed oggetti individuati alla categoria 3 e 4 della tabella 1.1.3.6 ADR, per massimo di 24 operazioni di spedizione annue, con un limite di 3 spedizioni al mese e per un totale complessivo di 180 tonnellate (con apposita comunicazione annuale all’Ufficio della Motorizzazione Civile);
- imprese che effettuano operazioni di carico di materie ed oggetti individuati alla categoria 3 e 4 della tabella 1.1.3.6 ADR, in colli o alla rinfusa o anche in cisterna, qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa, per massimo di 24 operazioni di spedizioni annue, con un limite di 3 spedizioni al mese e per un totale complessivo di 180 tonnellate (con apposita comunicazione annuale all’Ufficio della Motorizzazione Civile).