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Noleggio senza conducente: cambia la legge, valido anche per trasporti nazionali

14/06/2023

Da oggi è entrata in vigore la modifica prevista dal D.L. 69/2023 (clicca qui) dell’art. 84 C.d.S.

La novità principale: è possibile, alle condizioni indicate, prendere in locazione senza conducente, veicoli immatricolati in altri Stati membri UE non più solo per i traffici internazionali, ma anche per il trasporto nazionale

Nel dettaglio

All’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate alcune modifiche (individuabili nell'articolo 24 dello stesso decreto). Nello specifico, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

-    È ammesso, nell’ambito di trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzo di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. 

In aggiunta, il D.L. legge specifica che “l’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente è consentita a condizione che”

-    Il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; 
-    Il veicolo sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; 
-    Il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. 

Inoltre, al fine del rispetto delle condizioni sopra, è necessario il possesso, a bordo del veicolo, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico: 

-    Contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto; 
-    Contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto (qualora non sia il conducente a locare il veicolo). 

I documenti visti sopra possono essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competente dello Stato membro. 



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