Distacco transnazionale: nuovi obblighi per gli autotrasportatori
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023 il Decreto Legislativo che recepisce in Italia la Direttiva Ue 2020/1057 in materia di distacco transnazionale dei conducenti delle imprese di autotrasporto. La direttiva rientra nell’ambito del “Pacchetto Mobilità dell’UE”, che determina una ampia riorganizzazione del settore dei trasporti su strada.
Il decreto modifica il Decreto Legislativo 136/2016 e introduce disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada. Inoltre, stabilisce gli obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente e le relative sanzioni.
Campo di applicazione
Le disposizioni si applicano ai conducenti distaccati in Italia e che svolgono attività di trasporto transnazionale o di cabotaggio.
L’ambito di applicazione non è limitato ai casi di distacco in Italia da parte di imprese stabilite in paesi membri, ma anche alle imprese che distaccano conducenti in Italia e stabilite in Paesi Terzi: in questo modo si evita che queste ultime possano indirettamente beneficiare di un trattamento di maggior favore rispetto alle imprese stabilite negli stati membri.
Esclusioni
Le disposizioni non si applicano, invece, nei seguenti casi (anche qualora tali operazioni costituiscano il tragitto iniziale/finale di un trasporto combinato):
- operazioni di transito, definite come “servizio di trasporto svolto attraversando il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri”;
- operazioni di trasporto bilaterale di merci, ovvero “movimento di merci effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento verso un altro Stato membro o un Paese terzo o da un altro Stato membro o da un Paese terzo verso lo Stato membro di stabilimento”;
- operazioni di trasporto bilaterale di passeggeri, inteso come:
o salita passeggeri nello Stato membro di stabilimento e discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un Paese terzo;
o salita passeggeri in uno Stato membro o in un Paese terzo e discesa passeggeri nello Stato di stabilimento;
o salita e discesa passeggeri nello Stato membro di stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un Paese terzo;
- fino al 22.08.2023, data di entrata in vigore dell’obbligo di installazione del c.d. Tachigrafo Smart 2.0 sarà comunque consentito lo svolgimento di un’operazione cross trade aggiuntiva in occasione di un trasporto bilaterale di merci o di passeggeri; successivamente alla data indicata, i conducenti potranno continuare a svolgere le attività aggiuntive, senza essere considerati distaccati, a condizione che a bordo del veicolo condotto sia installato, appunto, un tachigrafo intelligente in versione 2.0.
Obblighi amministrativi: a carico del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi amministrativi:
- invio dichiarazione di distacco tramite portale IMI al più tardi entro l’inizio del distacco; la sanzione per il mancato invio entro il termine previsto varia da € 2.500,00 ad € 10.000;
- la dichiarazione deve contenere obbligatoriamente una serie di informazioni relative all’identità del trasportatore, del conducente distaccato e del rapporto di lavoro intercorrente tra gli stessi, con indicazione della tipologia di trasporti che lo stesso dovrà effettuare nel periodo di distacco e l’indicazione delle targhe dei veicoli che saranno dallo stesso condotti durante tale periodo. In caso di variazione delle informazioni rese, le stesse devono essere modificate entro 5 giorni; la sanzione per l’omissione o il mancato aggiornamento delle informazioni richieste va da € 1.000,00 ad € 4.000,00;
- deve assicurarsi che il conducente abbia a disposizione, in formato cartaceo oppure in formato elettronico:
o copia della dichiarazione di distacco;
o documentazione attestante le eventuali operazioni di cabotaggio (ovvero la documentazione attestante il trasporto internazionale, nonché ogni operazione di trasporto successiva);
o le registrazioni tachigrafiche, ivi comprese le obbligatorie registrazioni dei passaggi di frontiera.
La sanzione per la mancanza della documentazione va da € 2.500,00 ad € 10.000,00, le quali vengono applicate anche al conducente che effettua servizi di trasporto per imprese stabilite in un paese terzo (mentre nel caso di imprese stabilite negli stati membri la sanzione si applicherà solo al trasportatore e non anche al conducente).
- a richiesta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o degli organi di Polizia, deve trasmettere, entro 8 settimane dalla richiesta, copia della documentazione relativa al distacco, oltre a:
o documentazione attestante la retribuzione percepita durante il distacco;
o contratto di lavoro;
o prospetti orari e buste paga.
Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, gli organi di controllo possono chiedere l’intervento delle autorità competenti dello stato di stabilimento.
Obblighi amministrativi: a carico del conducente
Il conducente deve esibire, a richiesta degli organi di accertatore:
- copia della dichiarazione di distacco;
- documentazione attestante le eventuali operazioni di cabotaggio (ovvero la documentazione attestante il trasporto internazionale, nonchè ogni operazione di trasporto successiva);
- le registrazioni tachigrafiche, ivi comprese le obbligatorie registrazioni dei passaggi di frontiera;
- la documentazione comprovante le esenzioni dall’applicazione delle disposizioni in materia di distacco.
La sanzione a carico del conducente per l’omessa esibizione va da € 150,00 ad € 600,00, con obbligo di esibizione della documentazione mancante entro e non oltre 30 giorni; si applica, inoltre, la sanzione accessoria del fermo amministrativo fino all’esibizione della documentazione richiesta o, comunque, per un massimo di 30 giorni.
Obblighi amministrativi: a carico di committente, vettore, spedizioniere e contraente
E' prevista una responsabilità di filiera concorrente a carico di tali soggetti nel caso in cui il trasportatore ometta di inviare la dichiarazione di distacco; la sanzione va da € 2.500,00 ad € 3.000,00.
Controlli
Sono state introdotte alcune modifiche al sistema dei controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto, di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ad esempio:
- aumento del numero minimo di controlli su strada e nei locali delle imprese (dal 2% al 3% dei giorni di lavoro dei conducenti);
- registrazione dei periodi di altre mansioni e dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività attraverso il modulo di attestazione di attività; la sanzione per l’omessa registrazione va da € 150,00 ad € 600,00 e si applica sia al conducente sia all’impresa che non conserva le registrazioni;
- classificazione delle imprese tramite fattore di rischio: le imprese con fattore di rischio più elevato (determinato in base alla gravità delle violazioni commesse) vengono controllate più rigorosamente e più frequentemente.