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Autotrasporto: accesso alla professione e al mercato

14/04/2022

Sono state recepite alcune modifiche contenute nel Pacchetto mobilità UE. I provvedimenti sono contenuti in un decreto pubblicato dal MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) a firma del Capo Dipartimento n. 145 dell’8 aprile 2022 (in allegato a fine articolo). 

Alcune norme, riporta Trasporti-Italia, sono entrate in vigore il 21 febbraio 2022 (ad esempio il cabotaggio) mentre quelle relative all’accesso alla professione e al mercato per veicoli di peso non superiore a 3,5 ton impiegati nei trasporti internazionali entreranno in vigore il 21 maggio 2022. 

Le principali novità

Le imprese che esercitano o che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 ton hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi e dimostrare il requisito dell’onorabilità. 

Invece, le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton devono rispettare il Regolamento 1071/2009 (clicca qui), modificato dal Regolamento 1055/2020 (clicca qui), e quindi soddisfare i quattro requisiti d’accesso alla professione: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento. 

 

REQUISITI PER L’ERSERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTARTORE SU STRADA

L’impresa di trasporto deve essere iscritta al Registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di trasporto stradale e deve dimostrare l’onorabilità, l’idoneità professionale e quella finanziaria con l’iscrizione, per le sole imprese che effettuano trasporto su strada di merci per conto terzi, all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Inoltre l’impresa deve dimostrare il requisito di stabilimento. 

Le norme dell’accesso al mercato non si applicano alle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa a pieno carico superiore a 1,5 ton. Decade, quindi, l’obbligo del possesso delle 80 ton per l’ingresso sul mercato di una nuova impresa di autotrasporto - è sufficiente anche un solo veicolo detenuto in disponibilità a qualsiasi titolo e di qualunque classe Euro. Inoltre, la cessione d’azienda e del parco veicolare non rappresentano più una modalità obbligatoria per l’accesso al mercato. 

Requisito di stabilimento

Al fine della dimostrazione del requisito dello stabilimento si applica il decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del 25 gennaio 2012 e la circolare applicativa del presente decreto. Le imprese che intendono esercitare l’attività di autotrasportatore, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio, dimostrano il possesso del requisito mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente gli aggiornamenti introdotti dal Regolamento 1055/2020. 

Le imprese che sono già titolari dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, dimostrano il requisito dello stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva presentata agli Uffici competenti in materia di autorizzazione per l’esercizio della professione, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Ai fini del rispetto del rapporto tra veicoli/conducenti detenuti dall’impresa e l’attività di trasporto effettuata, vengono considerate le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l’impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio. Per le imprese che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento stabilimento è soddisfatto con la titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal MISE. 

Requisito di onorabilità

Il requisito è sussistente se è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, da: 

- amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente; 
- soci illimitatamente responsabili per le società di persone; 
- titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare; 
- impresa, in quanto applicabile. 

Ai fini della dimostrazione del requisito dell’onorabilità, in attesa dell’approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi del regolamento CE n. 1071/2009, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395. 

Requisito di idoneità finanziaria

Invariate le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria previste dall’art. 7 del regolamento n. 1071/2009: attestazione revisore contabile, fidejussione bancaria o assicurativa, assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio. 

La dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è effettuata con riferimento agli importi di seguito riportati:

- 9.000 euro per il primo veicolo a motore; 
- 5.000 euro per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 ton; 
- 900 euro per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 ton ma non a 3,5 ton. L’importo si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 ton. 

Requisito di idoneità professionale

È rimasta invariata la dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 ton, le quali devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale. 

Le imprese che effettuano trasporto stradale di merci che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., ai fini dell’ottenimento della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada devono indicare un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci. Nel caso in cui il gestore sia titolare di attestato di idoneità professionale valido soltanto per il trasporto nazionale, può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci qualora dimostri di aver svolto le relative funzioni presso imprese del suddetto tipo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

È invece previsto un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.

1-M-DIP.DIP-TRASP.REG-DECRETI-R-.0000145.08-04-2022 clicca qui


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