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Trasporto persone: gite scolastiche, autobus NCC e Polizia Locale. Il caso di Prato

01/09/2023

Un caso pratico arriva direttamente da Prato e riguarda una triplice direzione: autobus NCC noleggiati per una gita, Polizia Locale e (possibili) sanzioni. Ma riavvolgiamo il nastro.

Un istituto scolastico, in vista del più classico dei viaggi d'istruzione, ha stipulato un contratto con una società che svolge anche servizio scuolabus per un comune confinante ma di un'altra provincia e che avrebbe dovuto trasportare gli alunni in un nuovo comune confinante. A questo punto, dopo un controllo, la Polizia Locale applicava la sanzione prevista dall'articolo 179 del Codice della Strada (Cronotachigrafo e limitatore di velocità), mentre dall'altra parte, la società proprietaria dell'autobus ha presentato ricorso, sostenendo che si trattava di una gita scolastica nel raggio di 50 km e che, di conseguenza, vi era la deroga all’uso del tachigrafo. Oltre a questo, si richiamava anche l’articolo 3 del decreto ministeriale del 1997 sul trasporto alunni.

Come si è arrivati all'accertamento per procedere alla sanzione?
 
Il dirigente di una scuola, prima della partenza, deve richiedere il controllo dell’autobus e del conducente del medesimo, secondo il protocollo interministeriale adottato dopo alcuni gravissimi incidenti che avevano coinvolto gli alunni delle scuole durante le gite organizzate dagli istituti scolatici. Ricevuta la richiesta, nell’ottica della doverosa collaborazione istituzionale richiesta con il protocollo interministeriale, la Polizia Locale deve intervenire sul posto, come accaduto a Prato.
Gli agenti, a seguito del controllo di prassi dell’autobus, contestavano al conducente la violazione dell’art. 179/2 per essere giunto nel luogo fissato, provenendo da un comune limitrofo, senza aver inserito la carta del conducente.

Sulla carta, infatti, devono essere registrati tutti i dati del tachigrafo digitale. A tal fine, il conducente del veicolo dotato di tachigrafo digitale deve inserire la propria carta tachigrafica che consente dette registrazioni e la loro conservazione per un determinato periodo entro il quale devono essere poi scaricate in azienda, ai fini del controllo, anche da parte dell’Ispettorato del lavoro. Su strada, il conducente deve rendere possibile il controllo delle attività del periodo in corso e dei ventotto giorni precedenti. La prova può essere fornita esibendo la carta del conducente se ha utilizzato solo veicoli con cronotachigrafo digitale, ovvero anche i dischi di registrazione, se ha usato in tale periodo anche veicoli dotati di cronotachigrafo analogico.


Il conducente e la società intestataria dell’autobus, sostenevano che nel caso in questione non vi era alcun obbligo, nella circostanza della gita per la quale il veicolo era stato noleggiato dall’istituto scolastico, di utilizzo della carta tachigrafica in quanto il mezzo era utilizzato per il trasporto di alunni per una gita scolastica e per una tratta non superiore ai 50 Km. Al riguardo richiamava il Regolamento (CE) n. 561/2006 sulle esenzioni dell’obbligo del tachigrafo.  Contrariamente, la pattuglia, sentito anche il Comando, procedeva sanzionando il conducente in quanto l’esenzione non veniva ritenuta applicabile al caso di specie. Infatti l’autobus utilizzato per le tratte del servizio scolastico in un vicino Comune, ma tale servizio nulla aveva a che vedere con il suo noleggio per un trasporto per il quale la scuola aveva stipulato un contratto di noleggio senza conducente ex articolo 85 del codice della strada. Pertanto, si è ritenuto che l’esenzione invocata dalla società ricorrente potesse trovare applicazione solo nell’ambito del servizio di linea scolastico nel Comune vicino e non certo per il servizio occasionale di noleggio con conducente effettuato occasionalmente in altro comune senza che potesse avere alcuna rilevanza che l’autobus (con destinazione di uso per trasporto persone per uso di terzi con conducente) fosse stato noleggiato per il trasporto di alunni.

Il contratto avente ad oggetto il trasporto occasionale di studenti di una scuola di un altro comune per una località vicina, dietro corrispettivo, non rientra nel servizio scolastico di linea (detto a livello comunitario "trasporto di linea specializzato" per distinguerlo dal trasporto di linea destinato a una utenza indifferenziata) svolto nel Comune limitrofo (peraltro di un’altra provincia). Non a caso gli agenti riportavano nel verbale: “Lo stesso infatti era dedicato al trasporto di alunni in gita scolastica fuori linea“.  Se così fosse, ogni contratto di trasporto stipulato privatamente tra un istituto scolastico ed una società di noleggio di autobus con conducente comporterebbe automaticamente l’esonero dall’uso del tachigrafo per le tratte entro i 50 Km solo perché l’autobus è destinato al trasporto alunni. L’esonero ai sensi dell’art. 3 Regolamento CE n. 561/2006 è previsto per i veicoli adibiti al trasporto di linea il cui percorso non supera i 50 chilometri. Nel caso di interesse non si trattava di trasporto di linea scuolabus, bensì semplicemente di trasporto persone fuori linea, cioè un semplice noleggio con conducente che rientra nella disciplina dell’articolo 85 del codice della strada. Si ripete che, il fatto che gli utenti trasportati fossero alunni appare del tutto irrilevante, in quanto il trasporto è stato commissionato nell’ambito di un servizio di non di linea e quindi al di fuori di un contratto tipico che la società ha, invece, per il trasporto scolastico con il solo comune limitrofo.


Quindi, quello oggetto del controllo puntuale richiesto dall’istituto committente ai fini di una gita scolastica rappresenta un servizio non di linea e non specializzato, in quanto di libera offerta, in base a un contratto per un trasporto occasionale.
La società intestataria del veicolo richiamava come unica fonte normativa il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 1997, dimenticando di riportare integralmente l’articolo e indicando solo la parte strumentalmente di proprio interesse. Infatti, l’articolo 3 integralmente è il seguente:
 
“Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi”
 
1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a):
a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo e' immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti;
b) gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo e' immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola;
c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa e' ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorita' scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.
3. Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.


Ora, citare solo gli ultimi due commi senza fare alcun riferimento alla rubrica è evidentemente fuorviante, perché l’esenzione del comma 3 vale solo per gli autobus immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi e non anche per i veicoli immatricolati a nome di imprese private ad uso di terzi noleggio con conducente.

Volere applicare la regola dell’articolo 3 citato anche agli autobus diversi da quelli “immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi” rappresenta un evidente estensione non prevista dalla legge che ha la motivazione suddetta.


In sede di istanza, la società intestataria riportava parte di una circolare del ministero dell’interno, emanata in relazione al regolamento 561/2006/CE che, vale la pena ricordare, nell’ambito delle fonti normative rappresenta un atto a valenza di legge, immediatamente esecutivo senza necessità di recepimento, il quale nella gerarchia delle fonti è addirittura in grado di disapplicare qualsiasi norma nazionale in contrasto, anche se in questo caso la normativa nazionale non si pone in contrasto con il citato regolamento.
Infatti, la deroga a cui fa riferimento la circolare non può che essere letta secondo quanto previsto dal regolamento unionale e dal decreto 31 gennaio 1997, di cui si sono citate integralmente le norme di interesse che escludono dalla deroga dei 50 km i veicoli, come quello della società ricorrente, immatricolati per uso di terzi per noleggio con conducente e peraltro utilizzati al di fuori del servizio di linea specializzato.
Il regolamento unionale, all’articolo 3, contiene le deroghe rispetto all’obbligo di osservare i tempi di guida, interruzione e riposo, da cui poi deriva anche la deroga all’obbligo di installare o utilizzare il tachigrafo per la loro registrazione. In ragione della lettera a) del primo comma del citato articolo, la deroga richiamata riguarda unicamente “I veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Quindi, non riguarda i veicoli non adibiti al trasporto regolare di linea, come i veicoli immatricolati per noleggio con conducente ed utilizzati al di fuori di qualsiasi servizio di linea, specializzato o non specializzato.


La circolare dalla quale è stata estrapolata la parte ritenuta di interesse non si pone affatto in contrasto con il regolamento europeo e infatti, non a caso richiama l’articolo 3 del decreto 31 gennaio 1997, che, come si è ampiamente documentato, riguarda UNICAMENTE e per i motivi che sono stati spiegati, i veicoli immatricolati in uso proprio a nome di comuni, altri enti locali o loro consorzi e non riguarda i veicoli, come quelli della società sanzionata, immatricolati a uso di terzi per noleggio con conducente, peraltro utilizzati al di fuori di servizi di linea specializzati.


Quindi, anche la circolare ministeriale che correttamente ritiene compatibile la suddetta deroga con la successiva norma comunitaria che si riferisce unicamente ai servizi regolari di linea e non anche a quelli, come nel caso che ci occupa, di noleggio con conducente occasionalmente svolto nell’interesse di un istituto scolastico di altro comune rispetto a quello dove viene svolto il trasporto alunni nell’ambito di un servizio di linea specializzato.
 



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