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Distacco a catena: chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il supporto di Golia

22/10/2021
Il fenomeno dei lavoratori distaccati, a livello europeo, è in continuo aumento. Citando i dati pubblicati dall'Osservatorio sul Distacco del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e riferiti ai primi sei mesi del 2021, 71.366 sono i distacchi riferibili al trasporto su strada, per un totale di 33.819 lavoratori coinvolti. La maggioranza delle aziende ha sede legale in Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. 
 
Per contrastare il sospetto fenomeno del dumping sociale, c'è stato un aumento di normative nazionali in molti Paesi UE, che impone alle imprese di trasporto operanti a livello internazionale di adeguarsi con tempestività e precisione ai nuovi adempimenti, al fine di non incorrere nelle severe ed elevate sanzioni che ciascuno Stato membro ha introdotto nei propri ordinamenti:
 
  • le nuove norme interne spesso prevedono, tra gli altri adempimenti, che le imprese interessate debbano eleggere un rappresentante domiciliato nel territorio dello Stato membro, con il compito di interfacciarsi con le Autorità di controllo in caso di verifiche sulla regolarità retributiva, previdenziale ed assicurativa riferita al lavoratore; oppure che debbano inviare alle pubbliche amministrazioni statali una comunicazione prima dell’inizio della relativa operazione;
  • Germania, Francia, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Finlandia, Spagna e la stessa Italia sono solo i primi Paesi ad aver già introdotto disposizioni in materia, che si applicano ai lavoratori distaccati o somministrati, ai trasporti di cabotaggio e, in taluni casi, anche ai trasporti internazionali con origine o destinazione nel Paese di riferimento.
Relativamente al distacco a catena, la Direzione Generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la circolare n.2 del 19 ottobre 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti sui doppi distacchi (o distacchi a catena, appunto) di lavoratori somministrati, oltre a rafforzare il nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati e ampliare il livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata. Tutte le specifiche le trovate nella circolare in allegato. In particolare, citiamo questa specifica:
 
Distacco a catena in entrata ex art. 1, comma 2-bis, primo periodo:
  • primo anello della catena: il lavoratore è distaccato da una agenzia di somministrazione (impresa A) ad una impresa utilizzatrice (impresa B) aventi sede in uno stesso Stato membro o in Stati membri diversi, in ogni caso differenti dall’Italia;
  • secondo anello della catena: il lavoratore è inviato in Italia in virtù di un rapporto commerciale intercorrente tra l’impresa utilizzatrice straniera (B) e una impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia (impresa destinataria C): tale rapporto commerciale non può consistere a sua volta in una somministrazione di lavoratori, ma può integrare un contratto di appalto o un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice (B) avente sede in Italia.
Distacco a catena in uscita ex art. 1, comma 2-bis, secondo periodo:
  • primo anello della catena: il distacco del lavoratore in Italia avviene in esecuzione di una prestazione di servizi di somministrazione tra una agenzia di somministrazione distaccante (impresa A) con sede in uno SM diverso dall’Italia e una impresa utilizzatrice (impresa B) avente sede in Italia;
  • secondo anello della catena: l’impresa utilizzatrice avente sede in Italia (impresa B) invia il lavoratore distaccato presso un’altra impresa avente sede in altro SM (impresa destinataria C) in ragione di un rapporto commerciale diverso dalla somministrazione di manodopera, ad es. appalto o distacco infragruppo. Riguardo ad entrambe le ipotesi (primo e secondo periodo, comma 2-bis) la nuova norma, in aderenza alla Direttiva, chiarisce che il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Ciò comporta che, nonostante il lavoratore sia interessato da ulteriori invii presso diversi operatori economici aventi sede in altri Stati Membri, il soggetto distaccante responsabile del trattamento economico e normativo e degli adempimenti formali va individuato in ogni caso nell’agenzia di somministrazione (datore di lavoro), sulla quale ricadono i relativi obblighi (obbligo comunicazione distacco, nomina referenti in Italia, obbligo di applicazione delle condizioni di lavoro e occupazione più favorevoli).
 
Per supportare l'azienda di autotrasporto nel migliore dei modi Infogestweb-Golia, grazie alla sua rete di professionisti, è in grado di offrire i seguenti servizi:
  • controllo formale dei dati comunicati dalla Società e della relativa documentazione necessaria al fine della notifica di distacco (la veridicità della documentazione fornita e dei dati comunicati, pertanto la conseguente responsabilità rimane in capo alla Società distaccante);
  • aggiornare la Società sui salari minimi previsti dal Paese estero;
  • presenza sul suolo estero di un referente;
  • controllo scadenze documenti (Modello A1 e certificato di distacco);
  • conservazione dei relativi documenti per il periodo di 18 mesi previsto per legge.
 
I servizi di cui sopra saranno forniti per il tramite della piattaforma informatica GOLIA attraverso un portale internet che consente alla Società l’inserimento dei dati dei lavoratori interessati al distacco, delle targhe dei mezzi distaccati e la produzione delle attestazioni richieste dalle normative vigenti. Alla Società Cliente che dovrà indicare un soggetto interno all’azienda stessa incaricato, saranno fornite le credenziali per accedere alla sezione distacchi dal portale GOLIA, con gestione da remoto delle pratiche.
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