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Corte Ue: retribuzione minima inderogabile, datore di lavoro condannato al pagamento della differenza

01/10/2021
Ribadita da parte della Corte di Giustizia Europea l’inderogabilità delle norme sulla retribuzione minima del lavoratore. Al centro della sentenza il caso di conducenti di imprese di autotrasporto stabilite all’estero che operano in altri Stati dell’Ue, assunti con contratti assoggettati alla normativa del Paese di provenienza.
 
Il caso trattato dalla Corte Europea riguarda Romania, Germania e Italia: alcuni autisti dipendenti di imprese di autotrasporto con sede in Romania, ma utilizzati in prevalenza in Italia e in Germania, si sono rivolti a un tribunale rumeno per richiedere l’applicazione delle disposizioni più favorevoli italiane e tedesche.
 
L’esito della sentenza
La sentenza - interpretando l’art. 8 relativo ai contratti individuali del Regolamento Roma I, Regolamento C.E 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - ha stabilito che la scelta operata dalle parti circa la legge a cui sottoporre il rapporto di lavoro, non può prevalere su quelle disposizioni inderogabili di maggior tutela del lavoratore previste dal Paese estero che, in assenza di detta scelta, sarebbero state altrimenti applicabili.
Da tale orientamento è scaturita la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.

Nonostante il richiamo alle disposizioni rumene sul lavoro contenuto nei contratti, quindi, la Corte ha ritenuto applicabili le norme sulla retribuzione minima italiana prevista dal CCNL trasporti e quella tedesca.
 


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