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CQC: come e cosa cambia. Tutto quello che c'è da sapere

22/09/2021
Cambiamenti per la CQC. La Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in materia di Trasporti e Navigazione, ha pubblicato alcune disposizioni in materia di "qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645".
 
La Direzione generale Motorizzazione del MIMS ha reso nota la circolare con la quale ha fornito chiarimenti sulle modifiche alla disciplina della CQC introdotte dal DL 10 settembre 2021, n. 121 ed ha anticipato la notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 311 - che sostituisce l’attuale DM 20/9/2013 – pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 15 settembre 2021.

La Circolare MIMS del 14 settembre 2021 si inserisce in un panorama in continuo cambiamento che sostanzialmente dà risposte ad alcune domande, oltre a ripercorre la normativa che disciplina la materia. Si sofferma, inoltre, sulle modifiche introdotte agli artt. 14 e 22 del D.Lvo 286/2005 dal DL Trasporti n.121/2021, per le quali si è resa necessaria l’emanazione del DM 30 luglio 2021, che sostituirà nel tempo il DM 20 settembre 2013. Con questa circolare, "si ritiene opportuno rappresentare solo quelle che costituiscono le novità intervenute su un impianto normativo i cui contenuti, per ampia parte, restano conformi a quanto già ampiamente noto". In particolare:
 
“L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica". Rispetto a quanto in vigore, viene dunque chiarita la modifica con l'inserimento di "adibiti al trasporto di cose e passeggeri". Pertanto non è più soggetto agli obblighi della disciplina CQC in commento il conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore, non è qualificabile come “attività di trasporto”. Pertanto i veicoli per cui è richiesta una patente “superiore” richiede la qualificazione CQC soltanto se rientra nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose e passeggeri.
Questo cambiamento, riguarda anche l'attività di trasporto in conto proprio.

Sono previste delle deroghe, descritte nel file in allegato. Riguardo le medesime deroghe, viene richiamata espressamente la circolare del Ministero interno – Direzione centrale per la polizia stradale del 4 settembre 2020, cui si rimanda la lettura  per la  complessità dell’argomento.
 
La circolare tratta, inoltre, le modalità per comprovare la qualificazione CQC merci di un autista titolare di patente rilasciata da uno stato extra UE o extra-SEE, che dipenda da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, si può comprovare:
  • attraverso una CQC card rilasciata dallo Stato membro ove ha sede l’impresa, per il trasporto di cose e/o di persone;
  • per il solo trasporto di persone, attraverso un certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità;
  • per il solo trasporto di cose, attraverso l'attestato del conducente, rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009, sul quale deve essere riportato il codice "95". L’apposizione di tale codice è stata prevista a partire dal 23 maggio 2018, data di recepimento della direttiva 645/2018, e pertanto gli attestati precedenti devono essere ritenuti validi sino alla loro naturale scadenza;
Per chi, invece, ha la patente di guida italiana, la prova della qualificazione è fornita tramite la patente-CQC su cui è apposto il codice unionale “95”, seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.
 
Infine, dando uno sguardo al DM del 30 luglio 2021 "Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE", come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645, ci si focalizza sulla formazione.
 
Il provvedimento citato qui sopra fornisce precise disposizioni finalizzate ad ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi di formazione periodica, prevedendo anche la possibilità di erogarne un modulo all’anno, nell’arco dei cinque anni di validità della stessa, come previsto alla sezione 4 dell’allegato I alla direttiva 2003/59/CE. In base all’articolo 15, il programma del corso di formazione periodica integrale si articola in trentacinque ore di lezioni teoriche, suddivise in cinque moduli di sette ore ciascuno, distinti in parte comune e specialistica del programma. Il corso può essere svolto anche integralmente (35 ore in un lasso di tempo non superiore ai 12 mesi. E’ prevista la possibilità di svolgere parte delle ore di formazione in  modalità learning. Qualora l’aula  di formazione  sia ubicata presso l’impresa autotrasporto dell’ente di formazione, ai relativi corsi possono partecipare anche i dipendenti di altre imprese; qualora invece l’aula ubicata presso una sede di un’impresa di autotrasporto sia abilitata a nome dell’impresa stessa, ai relativi corsi possono partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa.
 
Per quanto concerne la formazione periodica per il rinnovo CQC, il corso potrà essere strutturato secondo le seguenti modalità:
  • integrale, cioè organizzato in un’unica soluzione. In tal caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta;
  • frazionato, cioè organizzato ed erogato in cinque moduli da sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere frequentato nell’ultimo anno di validità della CQC.
Lo svolgimento dei corsi formazione periodica si potranno svolgere nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 15.00.
circolare_protocollo_28444_del_14-09-2021 clicca qui
M_DIP.MOT_.REGISTRO UFFICIALE(U).0028749.16-09-2021 clicca qui


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