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Ulteriori specificazioni sulla proroga della validità dei permessi provvisori di guida

25/05/2020
In data 18 maggio il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la Circolare n. 3497, relativa alle “Visite in Commissione medica locale”, a specificazione di quanto già previsto con la precedente Circolare n. 2788 del 9 aprile scorso, con la quale si era espresso sulla proroga della validità dei permessi provvisori di guida a causa dell’emergenza sanitaria correlata all’epidemia di Corona virus.
 
Già in precedenza il Ministero aveva chiarito che tale proroga di validità dei permessi provvisori di guida, concessa in vista dell’impossibilità di procedere con la visita presso la competente Commissione Medica Patenti a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, non poteva ritenersi applicabile ai soggetti con patente sospesa in seguito all’accertamento della guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
 
La limitazione deriva dal fatto che in tali casi è prevalente la tutela della sicurezza della circolazione stradale, che non sarebbe garantita in assenza di un accertamento effettivo dell’idoneità tecnica e psicofisica del conducente.
 
La Circolare prot. N. 3497 ha aggiunto ulteriori specificazioni, distinguendo le varie ipotesi:
 
  • Se la guida in stato di ebbrezza è stata accertata ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 186 (quindi per un tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l nel primo caso, e tra 0,8 g/l e 1,5 g/l nel secondo caso) il soggetto può tornare in possesso della patente anche in assenza di visita medica presso la Commissione Medica Patenti (a causa del periodo di inattività delle stesse) ma a condizione che abbia maturato il diritto alla restituzione (ad esempio, è decorso il periodo di sospensione prevista); l’effettiva restituzione della patente sarà, poi, subordinata al parere positivo della Commissione, non appena il soggetto potrà sottoporsi a visita;
 
  • Nel caso, invece, di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l (art. 186 lettera c)) e nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ipotesi nelle quali è prevista la sospensione della patente in via cautelare fino all’esito della visita medica, la restituzione anticipata non è possibile, rimanendo la stessa vincolata al superamento dell’esame dell’idonetià psicofisica presso la competente Commissione Medica.
 
Alleghiamo la Circolare n. 300/A/3497/20/115/28 del 18 .5.2020
Circolare Min_ Int_ 18_05_2020 clicca qui


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