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UE: misure temporanee per la validità di certificati e licenze

22/05/2020
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il 15 Maggio 2020 il Parlamento Europeo ha approvato un pacchetto di misure, applicabile in tutti gli Stati Membri, volto a posticipare alcune scadenze amministrative inerenti il settore dei trasporti.
 
Tale Regolamento riguarda la proroga della validità di certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di verifiche e attività formative periodiche.
 
Riportiamo di seguito le disposizioni introdotte in materia di autotrasporto.

Qualificazione e formazione dei conducenti
 
Sono prorogati i termini relativi alla Direttiva 2003/59/CE che stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri:
 
  • Attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato CIP – che in base alle disposizioni sarebbe scaduto tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020 – per un periodo di sette mesi.
 
  • Validità  marcatura “Codice Armonizzato 95” dell’Unione   apposto sulle patenti di guida o sulla carta di qualificazione del conducente per un periodo di sette mesi.
 
  • Validità delle carte di qualificazioni – che sarebbero scadute tra 1° febbraio e 31 agosto 2020 – per un periodo di sette mesi.
 
  • Qualora gli Stati Membri ritenessero impraticabile la partecipazione alla formazione o l’apposizione della marcatura del codice 95 anche dopo il 31 agosto 2020 – causa Covid possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga da trasmettere alla Commissione entro il 15 luglio 2020. Tale proroga non potrà essere superiore a sei mesi.

Patente di guida
 
Sono prorogati i termini previsti dalla Direttiva 2006/126/CE che stabilisce norme riguardanti la patente di guida :
 
  • Validità patenti di guida – in scadenza nel periodo 1° febbraio 31 agosto – per sette mesi rispetto alla data di scadenza fissata.
 
  • Gli Stati Membri possono presentare alla Commissione entro il 1° Agosto 2020 una richiesta di proroga non superiore a sei mesi.

Tachigrafi
 
Sono prorogati i termini del Regolamento UE 165/2014 che stabilisce norme riguardanti i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada:
 
  • Le ispezioni periodiche che avrebbero dovuto essere effettuate tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020 sono da effettuarsi entro sei mesi dalla data in cui avrebbero dovuto effettuarsi.
 
  • Qualora il conducente chieda rinnovo della carta del conducente – nel periodo marzo/agosto - le Autorità la rilasciano entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino alla ricezione della nuova si applicano le disposizioni ex art. 35 paragrafo 2, a condizione che si dimostri la richiesta di rinnovo. Stesso procedimento si applica per la sostituzione della carta del conducente.

Controlli tecnici
 
Sono prorogati i termini della Direttiva 2014/45 che stabilisce norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi:
 
  • Proroga di sette mesi dei termini per i controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati tra il 1°febbraio 2020 e il 31.08.2020.
 
  • Validità dei certificati di revisioni – in scadenza tra il 1°febbraio 2020 e il 31.08.2020 prorogata per un periodo di sette mesi.

Norme per esercitare l’attività di trasportatore su strada
 
Sono prorogati i termini previsti dal Regolamento CE 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada:
 
  • In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l'autorità competente constati sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento summenzionato per gli esercizi contabili che coprono interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020 che un'impresa di trasporto non soddisfa il requisito relativo all'idoneità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento suddetto, il termine fissato dall'autorità competente durante tale periodo ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non è superiore a dodici mesi.
 
  • Inoltre in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora entro la data di entrata in vigore del presente regolamento constati che un'impresa di trasposto non soddisfa il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e abbia assegnato all'impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l'autorità competente può prorogare tale termine, purché il termine non sia scaduto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il termine così prorogato non può superare i dodici mesi.

Norme per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada
 
Sono prorogati i termini del Regolamento 1072/2009 CE che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada:
 
  • Validità licenze comunitarie e validità attestati del conducente – in scadenza tra il 1°marzo 2020 e il 31.08 2020 – prorogate per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

Fonte informazioni: data.consilium.europa.eu
 


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