D
H
M
S
Scopri di più
Le Ali dell'Autotrasporto
Golia - Le Ali dell'autotrasporto

Trasporto merci pericolose: il MIMS sottoscrive gli accordi multilaterali M333 e M334. Prorogata la validità di patenti e certificati

25/03/2021
Lo scorso 23 marzo, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha sottoscritto gli accordi multilaterali M333 e M334 relativi al trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose su strada.
Tali accordi, volti a fronteggiare le problematiche connesse con la pandemia da COVID-19 nel settore dei trasporti, prorogano le scadenze relative a documenti e certificati ADR.

La proroga per il patentino ADR
L'accordo M333 (certificati di formazione dei conducenti) stabilisce che tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR), la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021.
Tali certificati sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce la prova di partecipazione ad un corso di aggiornamento e ha superato un esame entro il 1° ottobre 2021.
Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare.

Tale accordo è  valido fino al 1° ottobre 2021 per i trasporti sui territori delle parti contraenti dell’Accordo ADR firmatarie di questo accordo. Se un Paese firmatario revoca prima di tale data l’adesione a tale accordo, esso continuerà a valere soltanto nei Paesi contraenti che non lo abbiano revocato.

I certificati del consulente per la sicurezza
L'M334 (certificati per il consulente della sicurezza) dispone che tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021.
La validità di questi certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria se i titolari hanno superato un esame prima del 1° ottobre 2021.
Tale accordo sarà valido fino al 1° ottobre 2021 per il trasporto sui territori delle parti contraenti firmatarie. Se revocato prima di tale data da uno dei Paesi firmatari, rimarrà valido fino alla data sopra indicata solo per il trasporto sui territori delle parti contraenti firmatarie che non l'hanno revocato.
Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate.


Contattaci

Grazie per averci contattato, ti risponderemo al più presto.
Si è verificato un errore, riprova più tardi....