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Pubblicato il calendario dei divieti per i mezzi pesanti di luglio e agosto

25/06/2020
In luglio ed agosto 2020 vi sono diverse giornate con limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti, sia in Italia che negli Stati contermini, anche per effetto dei maggiori spostamenti per motivi turistici che dovrebbero verificarsi con il progressivo superamento della fase di emergenza sanitaria e la riapertura dei confini; naturalmente, vanno sempre tenute in considerazione possibili variazioni che verranno di volta in volta comunicate.
 
Divieti Italia
Ai sensi del calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia nel 2020 (DM 12 dicembre 2019), si riportano di seguito i divieti validi nei mesi estivi 2020, fuori dei centri abitati, per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. (salvo variazioni per effetto della situazione di emergenza sanitaria):
  • 28 giugno dalle ore 7 alle ore 22
  • 4 luglio dalle ore 8 alle ore 16
  • 5 luglio dalle ore 7 alle ore 22
  • 11 luglio dalle ore 8 alle ore 16
  • 12 luglio dalle ore 7 alle ore 22
  • 18 luglio dalle ore 8 alle ore 16
  • 19 luglio dalle ore 7 alle ore 22
  • 24 luglio dalle ore 16 alle ore 22
  • 25 luglio dalle ore 8 alle ore 16
  • 26 luglio dalle ore 7 alle ore 22
  • 31 luglio dalle ore 16 alle ore 22
  • 1 agosto dalle ore 8 alle ore 16
  • 2 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 7 agosto dalle ore 16 alle ore 22
  • 8 agosto dalle ore 8 alle ore 22
  • 9 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 14 agosto dalle ore 16 alle ore 22
  • 15 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 22 agosto dalle ore 8 alle ore 16
  • 23 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 29 agosto dalle ore 8 alle ore 16
  • 30 agosto dalle ore 7 alle ore 22
  • 6 settembre dalle ore 7 alle ore 22
  • 13 settembre dalle ore 7 alle ore 22
  • 20 settembre dalle ore 7 alle ore 22
  • 27 settembre dalle ore 7 alle ore 22
  • 4 ottobre dalle ore 9 alle ore 22

Si richiama l’attenzione sui divieti previsti nelle giornate lavorative di venerdì 31 luglio, dalle ore 16 alle ore 22, venerdì 7 agosto dalle ore 16 alle ore 22, venerdì 14 agosto dalle ore 16 alle ore 22; sabato 8 agosto il divieto è in vigore dalle ore 8 alle ore 22 (anziché ore 16).

Per quanto riguarda i trattori stradali, il divieto si applica a quelli che viaggiano isolati, per i quali la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

I trattori stradali, quando viaggiano isolati con tara superiore a 7,5 t., possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede.


Deroghe divieti Italia
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore, tenendo conto, solo per chi proviene dall’estero, del periodo di riposo giornaliero dei conducenti (per i veicoli con un solo autista).

Per i veicoli diretti all’estero, muniti di documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due, che diventano quattro per i veicoli diretti in Sardegna, nonché ad alcuni interporti di rilevanza nazionale e terminals intermodali (tra i quali Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Trento, Cervignano, Trieste, Portogruaro), per merci o unità di carico destinate all’estero; la stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti ed ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.


Esenzioni divieti Italia
Il calendario dei divieti non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime delle “autostrade del mare”; altrettanto tali divieti non si applicano per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e lo scarico delle predette merci.

Sono esentati dai divieti, senza necessità di autorizzazione prefettizia, tra gli altri, i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana e raccolta rifiuti (anche quelli che operano per conto dei comuni con apposita documentazione), i veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, per la loro distribuzione e consumo sia pubblico che privato, adibiti esclusivamente al trasporto di latte fresco, anche in autocisterna, con cartello con lettera “d”, i veicoli costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali di allevamento (con cartello con lettera “d”), adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari per pronto intervento, per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili in regime ATP, per il trasporto esclusivo di prodotti agricoli soggetti a rapido deterioramento che non richiedono il regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, uova, fiori (muniti in questo caso di apposito cartello di colore verde con la lettera “d”), sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali (con cartello con lettera “d”).

Sono altresì esentati dai divieti i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; i veicoli che compiono un percorso per il rientro alla sede principale o secondaria dell’impresa intestataria degli stessi (bisogna essere muniti di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio), purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km. dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
 
Fonte: confindustria.vr.it


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