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Proroghe UE validità titoli di guida e certificazioni trasporti

04/06/2020
Per effetto della situazione di emergenza sanitaria che ha riguardato tutti i Paesi dell’UE, con le conseguenti circostanze straordinarie che hanno inciso sulle normale attività delle autorità competenti e delle imprese di trasporto per quanto concerne le diverse formalità amministrative, con apposito regolamento (UE) n. 698/20 (pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 165 del 27 maggio 2020), è stata disposta una serie di proroghe di validità per titoli di guida e certificazioni riguardanti il settore dei trasporti.
 
Con tale provvedimento, si fornisce una base giuridica al regime di proroghe introdotte dagli Stati membri nella legislazione del trasporto stradale, in particolare in tema di revisione di veicoli, patenti, carta qualificazione conducente, licenza comunitaria, superando quindi il riconoscimento reciproco da parte dei Paesi membri, oggetto di una “raccomandazione” della Commissione UE nei mesi scorsi.
 
Riportiamo di seguito le proroghe introdotte:
 
  • Carta di qualificazione del conducente di autobus ed autocarri, corsi di formazione periodica. I termini per la formazione periodica in scadenza tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, sono prorogati per un periodo di sette mesi ed il certificato di idoneità professionale resta nel frattempo valido.
  • Carta di qualificazione del conducente, codice unionale “95” riportato sulla patente di guida o card conducente. La validità del codice si intende prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata sulla patente o sulla card conducente (quindi, la validità della carta di qualificazione del conducente in scadenza tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, è prorogata per sette mesi rispetto alla data di scadenza riportata sul documento).
  • Patente di guida. Per quelle in scadenza tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, la validità è prorogata per sette mesi rispetto alla data riportata sul documento.
  • Revisione periodica cronotachigrafo. Quella che doveva essere effettuata tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, può essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui doveva essere effettuata. E’ ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo.
  • Carta tachigrafica del conducente. Per le richieste di rinnovo presentate dal conducente nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2020, le autorità degli Stati membri devono rilasciare la nuova card entro due mesi dalla data di ricezione della domanda; nel frattempo, il conducente può circolare applicando le regole che si attuano in situazione di card smarrita/difettosa (art. 35 par. 2 del regolamento (UE) n. 165/14, ovvero stampa prima di inizio del viaggio ed annotazione manuale dati conducente e stampa a fine viaggio con annotazione manuale dei tempi di guida/interruzione/riposo), a condizione che il conducente possa dimostrare che abbia richiesto il rinnovo della card entro 15 giorni dalla data di scadenza (ricevuta di presentazione istanza). Lo stesso vale in caso di richiesta di sostituzione della card.
  • Revisione periodica veicoli. Per quelli che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, i termini di scadenza sono prorogati per sette mesi.
  • Requisito idoneità finanziaria attività di autotrasporto su strada. Tenuto conto che la crisi sanitaria ha determinato gravi ripercussioni sulla situazione finanziaria delle imprese di trasporto, viene prorogato da 6 a 12 mesi il termine massimo per la dimostrazione dell’idoneità finanziaria. Anche nel caso in cui all’impresa fosse già stato assegnato un termine per regolarizzare la sua situazione, con termine non scaduto alla data del 28 maggio 2020, può essere concessa una proroga non superiore a 12 mesi.
  • Licenza comunitaria. Per quelle in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2020, la data di scadenza è prorogata per sei mesi e questo vale anche per le copie conformi.
  • Attestato del conducente. Per quelli in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2020, la data di scadenza si intende prorogata per un periodo di sei mesi.
 
Alleghiamo il Regolamento (UE) n. 698/20
Reg. UE 698.20 proroghe UE titoli trasporti clicca qui


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