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Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida

28/05/2020
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 26 maggio 2020,  ha aggiornato l’elenco delle proroghe previste nell’ambito delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Cura Italia, annullando e sostituendo quanto precedentemente comunicato attraverso la Circolare del 30 aprile 2020 (di cui vi avevamo parlato in questa precedente news).
 
Per una consultazione più rapida, riportiamo di seguito le categorie interessate dai nuovi termini di proroga:
 
Patenti di guida
Il termine previsto dall’art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 (d.d. 148 del 22 maggio 2020).
 
Attestazioni sanitarie
I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020).
 
In allegato il testo della Circolare del MIT del 26 maggio 2020 all’interno della quale, per praticità, sono stati evidenziati in grassetto i termini di proroga modificati.
Circolare_protocollo_14619_del_26-5-2020_0 clicca qui


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