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Pedaggi autostradali 2020: dal 22 giugno via alla riduzione compensata

21/06/2021
Martedì 22 giugno, alle ore 9.00, si apre la prima fase della procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l’anno 2020, che si concluderà alle ore 14.00 del 28 giugno 2021.
 
Il provvedimento è contenuto nella delibera n. 4 del 10 giugno 2021 pubblicata sul sito dell’Albo degli Autotrasportatori: le risorse stanziate ammontano a 146.041.587,00 euro e saranno suddivise tra le imprese beneficiarie attraverso un sistema di calcolo introdotto negli ultimi anni, che differenzia le percentuali di riduzione non solo in funzione del fatturato in pedaggi dell’impresa, ma anche della classe ecologica dei veicoli utilizzati in autostrada.
 
Il servizio Gestione Pedaggi permette ai soggetti aventi titolo di poter presentare online la domanda per ottenere la riduzione compensata del costo sostenuto per i pedaggi autostradali nell’anno di riferimento.
La procedura si articola in due fasi: la prenotazione della domanda e l’inserimento dei dati, firma e invio della domanda.
 
Fase 1
La prenotazione
 della domanda di rimborso dei pedaggi autostradali inizia a partire dalle ore 9.00 di martedì 22 giugno 2021 e fino alle ore 14.00 del 28 giugno 2021 ed è esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “Pedaggi” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi- Gestione Pedaggi).
 
Fase 2
L’inserimento dei dati relativi alla domanda, firma e invio della domanda medesima deve avvenire con le seguenti tempistiche:
- inserimento dati relativi alla domanda: a partire dalle ore 9.00 del 21 luglio 2021 e fino alle ore 14.00 del 6 agosto 2021;
- firma ed invio della domanda: a partire dalle ore 9.00 del 23 agosto 2021 e fino alle ore 14.00 del 2 settembre 2021.
 
Chi può richiedere la riduzione compensata?
La riduzione compensata può essere richiesta dalle imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, società consortili e raggruppamenti per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1°gennaio al 31 dicembre 2020 con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità e utilizzati per servizi di autotrasporto di cose di classe Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.
 
La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi autostradali purché pari almeno a € 200.000,00. Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22 ed entro le ore 2, ovvero uscita prima delle ore 6), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque il limite percentuale massimo di riduzione del 13%.
 
Le singole percentuali di sconto sono state definite con la direttiva del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7 aprile 2020.
 
 
In allegato la tebella delle riduzioni
 
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