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Patenti, CQC e documenti per la guida: aggiornate scadenze e proroghe

28/04/2021
In seguito all’ulteriore proroga dello stato d’emergenza pandemica fino al 31 luglio 2021 è stata estesa automaticamente la validità dei documenti che abilitano alla guida.
La circolare del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità del 27 aprile 2021 illustra le nuove scadenze e precisa che tutti i certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data del 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 ottobre 2021.
La disciplina nazionale della proroga al 2021 è stata coordinata con il nuovo Regolamento UE 2021/267 dello scorso 16 febbraio.
 
Validità della patente sul territorio Ue e sul suolo italiano
 
Per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia, e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:
  • scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
  • scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021);
  • scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
 
Per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
  • scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021;
  • scadenza originaria dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
  • scadenza originaria dal 1° al 31 luglio 2021: proroga fino al 29 ottobre 2021.
 
La validità come documento di riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021, è prorogata solo fino al 30 aprile 2021. Mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
 
Carta di qualificazione del conducente e per i certificati di abilitazione professionale
Con il Regolamento UE 2021/267 sono state ulteriormente prorogate, causa Covid, anche le scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di abilitazione professionale (CAP).
Per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, eccetto l’Italia, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità dei documenti CQC è così prorogata:
  • scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
  • scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021);
  • scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
 
Per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti CQC rilasciati in Italia è così prorogata:
  • scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021;
  • scadenza originaria dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
  • scadenza originaria dal 1° al 31 luglio 2021: proroga fino al 29 ottobre 2021.
 
Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 29 ottobre 2021.
 
Attestazioni sanitarie
Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

I certificati medici, rilasciati dai sanitari per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021.
I permessi provvisori di guida rilasciati dal 15 settembre 2020 ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29 ottobre 2021.


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