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Misure anticontagio per vettori, caricatori, conducenti di autocarri

27/05/2020
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 20 maggio 2020, ha fornito alcune indicazioni operative contenenti un elenco di misure anticontagio rivolte a coloro che fanno uso dei mezzi di trasporto.
 
TRASPORTO MERCI
 
Adempimenti a carico del vettore e dell'impresa che cura lo scarico/carico della merce
 
  • informare i conducenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, ecc.);
  • sanificare ed igienizzare i mezzi di trasporto e i mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono riguardare tutte le parti frequentate dai lavoratori ed effettuate con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
  • nei luoghi di carico/scarico delle merci, garantire la presenza di servizi igienici dedicati ai conducenti, di cui deve essere prevista una adeguata pulizia giornaliera, e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
  • garantire che, nei luoghi di carico/scarico, sia assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.
 
Sanzioni 
 
Nel caso in cui non vengano rispettati i punti sopra menzionati, sarà qualificato come trasgressore chi gestisce l'attività di trasporto di cose (ovvero, se ricorre il caso, chi gestisce l'attività connessa al carico/scarico delle merci). 

Adempimenti a carico dell'autista di veicolo 
 
  • se possibile, obbligo di rimanere a bordo del proprio mezzo quando sprovvisto di guanti e mascherina. Rimane sempre possibile scendere dal mezzo in caso di necessità di svolgere manovre fuori dal mezzo funzionali al trasporto (ad esempio per il fissaggio del carico), oppure per corrispondere ad esigenze personali);
  • obbligo, in caso di discesa dal veicolo senza dispositivi di protezione (guanti e mascherina), di mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri operatori;
  • obbligo di indossare una mascherina durante la guida se è presente un secondo conducente ovvero un addetto al carico/scarico (o nel caso del custode/guardiano, diverso dal conducente, nel trasporto di animali vivi), quando non sia possibile mantenere un'adeguata distanza interpersonale;
  • divieto di accedere agli uffici delle aziende diverse dalla propria, salvo che per l'utilizzo dei servizi igienici dedicati;
  • obbligo di indossare una mascherina qualora, in luogo aperto, sia necessario lavorare a distanza interpersonale inferiore a un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

TRASPORTO PASSEGGERI
 
Adempimenti a carico dell'azienda che gestisce l’attività di trasporto pubblico
 
  • igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture almeno una volta al giorno;
  • installazione, sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
  • separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri;
  • predisposizione delle necessarie comunicazioni, che indichino all'utenza le corrette modalità di comportamento, a bordo dei mezzi ed in ogni altro luogo connesso alla fruizione del trasporto pubblico (stazioni autobus, fermate, etc.);
  • sospensione della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari;
  • sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
  • predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro e l'utilizzo obbligatorio delle mascherine nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante la presenza a bordo del mezzo di trasporto. La distanza di un metro non è obbligatoria per i passeggeri che abitino nello stesso nucleo abitativo e per i minori accompagnati.
  • adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
  • procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute (o occupare le sedute che sono disposte in fila, una dietro l'altra, senza alternanza tra posti vuoti e posti occupati).
  • sugli autobus e sui tram, contrassegnare con marker i posti che non possono essere occupati.
 
Sanzioni 
 
Nel caso in cui non vengano rispettati i punti sopra menzionati, sarà qualificato come trasgressore chi gestisce l’attività di trasporto pubblico di linea.

Adempimenti a carico dei conducenti e del personale viaggiante di supporto
 
  • utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale previsti dal Protocollo ove non sia possibile, per tutto il personale viaggiante, mantenere le distanze di un metro tra di loro e/o con l'utenza;
  •  fare in modo che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati, utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un”apertura differenziata delle porte;
  • non consentire l'accesso di un numero di persone superiore a quello determinato in base alla capienza del veicolo ed al rispetto della distanza di sicurezza tra passeggeri. Il conducente di autobus e tram può evitare di effettuare fermate per la salita di passeggeri,al fine di garantire il rispetto del numero massimo di soggetti trasportabili e consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi.

Prescrizioni di sicurezza nell'utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio non di linea (taxi ed NCC)
 
Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea, il Protocollo e le Linee guida raccomandano di dotare le vetture in servizio di taxi o NCC di paratie divisorie che, durante l’emergenza, possono essere installate anche se non omologate e senza aggiornamento della carta di circolazione.
 
Sono indicate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 
  • uso dei dispositivi di protezione da parte del conducente;
  • trasporto sui soli sedili posteriori di non più di due passeggeri, distanziati il più possibile tra loro;
  • uso di idonei dispositivi individuali di protezione (mascherina) da parte dei passeggeri. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero;
  • nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine.
 
È possibile che in sede locale nella materia siano previste maggiori o ulteriori restrizioni cui l'operatore dovrà riferirsi per l'individuazione del precetto violato.
 
Sanzioni 
 
Nel caso in cui non vengano rispettati i punti sopra menzionati, sarà qualificato come trasgressore il titolare di licenza del taxi (può coincidere con lo stesso conducente) o l'impresa autorizzata al servizio NCC (il rappresentante legale può coincidere con lo stesso conducente, proprietario del veicolo).

IMPORTI E SANZIONI ACCESSORIE
 
Le violazioni delle disposizioni del DPCM 17 maggio fin qui elencate e commesse nell'esercizio di un'attività d'impresa, ove non si configurino ipotesi sanzionatorie di rilevanza penale, possono comportare (DL n.19 del 25/03/2020 art.4):
 
  • sanzione amministrativa: da € 400,00 a € 3.000,00, incrementate di un terzo se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo (da € 533,34 a € 4.000,00).
  • sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, da disporsi con provvedimento a cura dell'autorità preposta.
  • possibilità per l'organo accertatore di disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata fino ad un massimo di 5 giorni al fine di impedire la prosecuzione dell'illecito. I giorni di chiusura provvisoria vanno decurtati dal numero di giorni di chiusura obbligatoria da scontare a seguito di provvedimento dell'autorità preposta (v. punto precedente).
  • Le sanzioni di cui sopra si applicano anche per violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore del DL 19, ma nella misura minima e ridotte alla metà (esempio: invece che da € 400,00 a € 3.000,00, si applica la sanzione di € 200,00).
  • In caso di reiterazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata (da € 800,00 a € 6.000,00 ovvero, se con veicolo, da € 1.066,68 a € 8.000,00), mentre la sanzione amministrativa accessoria è applicata nella misura massima (30 giorni di chiusura).

In allegato la Circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2020.
Circ. MinInt 20.5.20 misure anticontagio sett. trasporti clicca qui


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