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Ministero dell'Interno: circolazione con tachigrafi non revisionati e carte conducente scadute in Italia e in Europa

08/06/2020
Con la circolare prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05/06/2020 il Ministero dell’Interno ha chiarito quanto previsto dal Reg. UE 2020/698 del 25/05/2020 in materia di validità dei documenti di guida all’interno dell’Unione Europea.
Riepiloghiamo di seguito i punti salienti della circolare.
 
Ispezione periodica dei tachigrafi
L'ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro sei mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell'Unione europea, Italia compresa.
 
Carta del conducente
I titolari della carta del conducente da utilizzare sui tachigrafi per Fattività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Tali conducenti, sono ammessi alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
 
CQC
  • CQC emesse da un diverso Paese membro
Su tutto il territorio dell’UE, tutte le CQC emesse da un diverso Paese membro, con scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, la stessa è prorogata per un periodo di sette mesi dalla scadenza di ciascun documento.
  • CQC rilasciate in Italia
    • Se la data di scadenza originale è tra il 1° febbraio e il 29 marzo 2020 sono valide, per il solo territorio italiano, fino al 29 ottobre 2020, mentre sul territorio europeo fruiscono della proroga di sette mesi come previsto dal Regolamento Europeo.
    • Se la data di scadenza originale è tra il 30 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.
 
Patente di Guida
Le patenti di guida, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considerano valide per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.
Le patenti di guida con scadenza il 31 gennaio 2020, rimanendo quest’ultima data fuori dall’ambito di applicazione della nonna europea, per la sola circolazione sul territorio nazionale mantiene la validità fino al 31 agosto 2020.
 
 
Alleghiamo la circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05/06/2020 
MIINT_prot. 300A39772011528 del 05062020 clicca qui


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