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Manomissione tachigrafo, se lo compie l’autista non è reato penale

08/05/2019
Se a manomettere il tachigrafo è l’autista si tratta di un illecito amministrativo, se invece la manomissione è ad opera dell’azienda si tratta di un reato penale. Questa distinzione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, dopo che in passato diversi tribunali si era pronunciati nella medesima direzione.
 
In particolare, la vicenda era partita dall’assoluzione da parte del Tribunale di Locri di un autista che aveva installato quattro calamite per impedire la trasmissione dei dati al tachigrafo digitale. La motivazione del giudice era che «il fatto non è previsto dalla legge come reato», ma configura solo un illecito amministrativo, quello previsto dall’art. 179 del codice della strada. Il giudice sosteneva quindi che il reato previsto dall’art. 437 del codice penale sulle manomissioni di strumentazioni finalizzate a prevenire gli infortuni sul lavoro non possa essere commesso dagli autisti.
 
Questa sentenza è stata poi impugnata davanti alla Cassazione dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria. Si sosteneva infatti che non sussiste alcun rapporto di specialità tra l’evento previsto dall'art. 179 del codice della strada e quello descritto nell'art. 437 cod. pen., vista la diversità dei beni giuridici tutelati.
 
Con la sentenza del 2 maggio 2019, la Cassazione ha tuttavia rigettato il ricorso e ha dato ragione all’autista. La sentenza è stata motivata dal fatto che esiste un rapporto di specialità in quanto la norma penale si riferisce a tutti coloro che hanno l'obbligo di prevenire disastri o infortuni sul lavoro (tramite impianti, apparecchi o segnali), invece la norma del codice della strada ha come destinatario solo il conducente del mezzo di trasporto.
 
Pertanto, quando la manomissione del tachigrafo è attuata dall’autista per ragioni non riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa, non scatta il reato penale, ma la semplice sanzione amministrativa. Al contrario, se la manomissione è stata commessa «direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa», allora scatta il reato penale.
 
Fonte: uominietrasporti.it


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