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MIT: prorogata la validità dei titoli di guida per emergenza sanitaria

12/05/2020
Attraverso la legge n. 27 del 24 aprile 2020, l’art.103 del Decreto Legge n. 18/20 (Cura Italia) è stato riformulato come segue: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
 
Alla luce di tali disposizioni e in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il MIT ha provveduto ad aggiornare i termini amministrativi delle scadenze di alcuni documenti e titoli abilitativi alla guida.
 
La precedente circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020 è stata pertanto integralmente sostituita dalla circolare del 30 aprile 2020.
 
Riportiamo di seguito i punti di interesse per il settore dei trasporti:
  • patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
  • carte di qualificazione del conducente-cqc, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020: conservano la validità per i 90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio2020: conservano la validità per i 90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
  • gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • esami di revisione della patente di guida o della qualificazione-cqc nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020: sono sospesi i termini per sottoporsi a detti esami;
  • ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
 
Inoltre l’Ufficio 1 della Motorizzazione Civile di Roma ha pubblicato in data 10.5.2020 l’Avviso n. 16 contenente lo schema periodico aggiornato delle proroghe e della sospensione dei termini intervenuti con le disposizioni governative e ministeriali adottate per l’emergenza Covid-19, che indica:
 
  • Proroga di validità dei documenti (art. 104/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020);
  • Proroga di validità del permesso di soggiorno (art. 103/2°-quater del DL Cura Italia, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020);
  • Differimento dei termini per l’effettuazione delle operazioni tecniche (art. 92/4° del DL Cura Italia, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020);
  • Sospensione dei termini amministrativi di tutti procedimenti ad istanza di parte o d’ufficio (art. 103/1° del DL Cura Italia, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del DL Liquidità);
  • Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (art. 103/2° del DL Cura Italia, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020);
  • Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (art. 103/3° del DL Cura Italia, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020).
 
In allegato la Circolare del MIT del 30 aprile 2020 e l’Avviso n. 16 del 10.5.2020 dell'Ufficio 1 della Motorizzazione Civile di Roma.
Circ MIT 30.4.20 proroga titoli circolazione clicca qui
MIT-Proroghe e sospensioni termini clicca qui


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