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Ispettorato Nazionale del Lavoro e attività essenziali: chiarimenti sui procedimenti amministrativi

30/03/2020
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 2333 del 30/03/2020, ha precisato che per alcune delle istanze che gli devono essere presentate, è necessario che l'attività svolta dall'azienda richiedente debba rientrare fra quelle che non risultano sopsese per i noti provvedimenti sul CoronaVirus.
 
In altre parole, sono state individuate due tipologie di istanze che un'azienda potrebbe aver bisogno di rivolgere all'Ispettorato: 
 
  • l’istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato: quando si richiede di estendere la durata di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
  • la richiesta di interdizione anticipata/post partum ai sensi dell’art. 17 del D. L.gs. n. 151/2001: si riferisce alla lavoratrice-madre occupata in lavori che, in relazione allo stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli (es. per valutazione dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che ne mettono a rischio la salute). In tali casi è possibile che il divieto di prestare l'attività lavorativa sia anticipato e/o posticipato rispetto alla data presunta/effettiva del parto.  
 
In entrambi i casi sopracitati, l'istanza del datore di lavoro dovrà essere accompagnata da:
  • l’indicazione del corrispondente codice ATECO (in conformità a quanto indicato nell’allegato 1 del DM del 25 marzo 2020);
  • la comunicazione inoltrata al Prefetto ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020 (per le attività che pur NON essendo inviduate come essenziali, non sono state sospese e proseguono ugualmente, essendone stata data comunicazione al Prefetto) .
Nel caso in cui la richiesta del datore di lavoro non sia accompagnata da quanto richiesto, il provvedimento non potrà avere luogo.
Inoltre, laddove emerga che l’attività produttiva in questione non rientri tra quelle ritenute “essenziali” e non sia stata presentata comunicazione al Prefetto, sarà effettuata una comunicazione alla Prefettura per l’adozione dei provvedimenti necessari.
 
 
La stessa Circolare dell'INL, infine, offre alcune precisazioni a proposito della sospensione dei termini per il pagamento delle sanzioni irrogate da INL, sottolineando che tale proroga resta, ad oggi, in vigore fino al 31 marzo.
 
Per il dettaglio e ulteriori approfondimenti su quali siano tutte le procedure interessate da tale proroga, vi invitiamo a consultare questa precedente news.
 
 
In allegato la Circolare n. 2333 del 30 marzo 2020.
inlavoro.INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE(U).0002333.30-03-2020 clicca qui


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