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Guida in equipaggio: il Tribunale di Ferrara chiarisce le sanzioni per il secondo autista che non inserisce la scheda nel tachigrafo

29/06/2020
Recentemente il Tribunale di Ferrara, con sentenza pronunciata il 1° aprile 2020, ha avuto modo di fornire la propria interpretazione in merito alla corretta sanzione da applicare nel caso in cui, nelle ipotesi di guida in compresenza, il secondo autista ometta di inserire la propria smart card nell'apposito slot dell’apparecchio tachigrafico.
 
La pronuncia trae origine da un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa presentata da un conducente che era stato sanzionato ai sensi dell’art. 179, comma 2 e 9, del Codice della Strada, in quanto presente a bordo del veicolo come secondo conducente senza aver, tuttavia, inserito la propria smart card nello slot 2.
Il conducente sanzionato ricorreva, quindi, al Giudice di Pace territorialmente competente, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 179 comma 2 del Codice della Strada invece che il meno afflittivo art. 19 della L. 727/78.
Nel caso di guida senza scheda del conducente, infatti, la normativa di riferimento si distingue nell’ipotesi più grave prevista dall’art. 179 del Codice della Strada (applicata in questo caso dagli agenti accertatori) e da ipotesi residuali, non previste dalla precedente disposizione, disciplinate dall’art. 19 della L. 727/78.
 
Il Codice della Strada, con l’art. 179, disciplina tutte le ipotesi di sanzioni connesse all’uso del tachigrafo e all’uso (o, meglio, non uso) della carta del conducente. In particolare, il comma 2 prescrive l’obbligo di inserimento della carta del conducente punendo la mancanza con una sanzione pecuniaria di rilevante entità, e il successivo comma 9 prevede anche l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
L’art. 19 della legge 727/78, invece, prevede una sanzione pecuniaria molto più bassa, e si applica in tutte le ipotesi che non siano regolamentate da altre norme come succede, ad esempio, nel caso descritto in precedenza riguardante l’art. 179, comma 2, del Codice della Strada. Ai sensi dell'art. 11 c. 3 della legge 30.3.1987 n. 132, le sue disposizioni si intendono ora riferite al reg. (UE) n. 165/2014 (già reg. (CEE) n. 3821/85), e, pertanto, si ritiene applicabile anche per l’ipotesi del mancato inserimento della carta dell'eventuale secondo conducente, in violazione dell’art. 34 comma 4 del succitato Regolamento, secondo il quale “Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo digitale, ciascun conducente provvede a inserire la propria carta di conducente nella fessura corretta del tachigrafo”.
 
Il ricorso presentato dal conducente veniva ritenuto infondato dal Giudice adito, il quale, pertanto, confermava il verbale opposto.
Il conducente si rivolgeva, quindi, in appello al Tribunale di Ferrara, il quale, però, confermava la sentenza impugnata, ritenendo, quindi, corretta l’applicazione dell’art. 179 comma 2 e 9 alla violazione commessa.
Ciò in quanto:
  • innanzi tutto, la multipresenza prevede, al fine di consentire ad entrambi i conducenti il rispetto delle disposizioni relative ai tempi di guida, pausa e riposo, l’estensione del periodo di lavoro giornaliero da 24 a 30 ore. Per poter usufruire di tale estensione, quindi, è necessario che la multipresenza venga correttamente registrata dall’apparecchio di controllo. Se una delle due smartcard non viene inserita, non si verifica la condizione della multipresenza, e lo sforamento delle ore giornaliere non sarebbe consentito, in quanto volto solo a mascherare le ore di guida e riposo effettive;
  • in secondo luogo, il tenore letterale dell’art. 179 comma 2 dispone che la sanzione in esso prevista si applichi a “chiunque circola” e “non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente”, e, di conseguenza, è applicabile anche al conducente che si trovi a bordo del veicolo anche se non alla guida, in quanto la condotta sarebbe volta ad alterare le registrazioni tachigrafiche della scheda non inserita che di fatto registrerebbe un periodo di riposo che il conducente non ha, in realtà, osservato


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