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Formazione Cronotachigrafo: Nuove Indicazioni dal Ministero dei Trasporti

02/03/2017
Con l'emanazione della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 2720 del 13 febbraio 2017, è stato ulteriormente chiarito come organizzare e svolgere i corsi di formazione sul funzionamento e corretto utilizzo dei cronotachigrafi.
 
Il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12 dicembre 2016 aveva indicato, per la prima volta, le modalità con cui le aziende di autotrasporto possono svolgere i corsi per i loro conducenti con il fine di evitare di ricevere sanzioni se un loro dipendente viola le norme sui tempi di guida, di pausa e riposo a causa del mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.
 
La Circolare del 13 febbraio 2016 ha ulteriormente chiarito alcuni punti del decreto, anche sulla scorta delle richieste di chiarimento che, da varie parti, erano pervenute al Ministero.
 
I PUNTI PRINCIPALI DELLA NORMATIVA:
Tutto parte dalla normativa comunitaria che, con i Regolamenti (CE) n. 561/2006, e (UE) n. 165/2014, che dettano norme in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli nonché sulle caratteristiche e sul corretto uso degli apparecchi tachigrafici stabilisce, tra l’altro, che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, ma gli stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione degli obblighi imposti alle stesse imprese (formazione, informazione, monitoraggio e pianificazione).
 
LA NECESSARIA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI
La circolare Dirigenziale chiarisce che, fatta salva l’obbligatorietà della formazione, non viene introdotto alcun ulteriore adempimento di carattere obbligatorio, ma ricorda anche che l'assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo da parte dell'impresa, costituiscono un elemento di importante valutazione per le autorità ai fini dell'applicazione dell'art. 174 c. 14 del Codice della Strada: "L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di una somma da euro 327 a euro 1.305  per  ciascun  dipendente  cui  la violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato."
Ne consegue che:
  1. Non viene istituita una nuova sanzione per le aziende che non provvederanno a formare i propri conducenti secondo le nuove regole del decreto.
  2. Le aziende di trasporto, se lo riterranno, potranno provvedere a formare i propri conducenti con regole e criteri diversi.
  3. Le aziende di trasporto che formeranno i propri conducenti secondo le nuove regole del Decreto Dirigenziale potranno vedere riconosciuta la loro assenza di responsabilità, nei casi e con le modalità previste, per le violazioni commesse dai loro conducenti.
 
QUALI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E CONTROLLO DEVE SVOLGERE L'IMPRESA
Il decreto 215 del 12/12/2016, stabilisce che l’azienda debba fornire al conducente:
  • Un’analisi approfondita sull’attività da lui svolta: è previsto che questa comunicazione debba essere effettuata, al massimo, ogni 90 giorni. 
  • Un mansionario per il dipendente in cui si evidenziano le istruzioni circa le norme di comportamento cui il conducente si deve attenere. Il mansionario in parola ha validità per la sola impresa che lo ha rilasciato e durata di un anno. 
 
I SOGGETTI DESTINATARI
I destinatari dei corsi di formazione sono: i conducenti che prestano il loro servizio, a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o a chiamata, in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all'obbligo di installazione del tachigrafo.
Ne deriva che ci si riferisce ad aziende che trasportano sia merci in conto proprio, che merci per conto terzi, che passeggeri e, per tutte, a prescindere dalla dimensione (monoveicolari, flotte, ecc.)
 
SEDI E DURATA DEI CORSI
Il corso dovrà avere una durata minima di 8 ore, ma è lasciata libertà per una durata maggiore di tempo. E' possibile dividere il corso in più moduli della durata di almeno 2 ore. Data la brevità della durata del corso non sono ammesse assenze. La mancata presenza di un partecipante, anche se relativa a una sola frazione oraria del modulo, comporta l'impossibilità del rilascio dell'attestato.
Al termine del corso sarà rilasciato il certificato di partecipazione, che ha una validità per un periodo massimo di cinque anni dalla data della sua emissione ovvero tenuta della sessione formativa.
La sede del corso verrà decisa dal soggetto erogatore e comunicata secondo le modalità della circolare stessa.
 
COME VIENE CONSIDERATA LA FORMAZIONE SVOLTA NEI PRECEDENTI ANNI
Da tutto quanto premesso, consegue che l'attività formativa svolta in date antecedenti il Decreto Dirigenziale prot. 215 del 12/12/2016 è e rimane valida fino a prima dell'emanazione del decreto stesso: un eventuale controllo sull'anno pregresso (come normalmente avviene in caso di accesso dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) troverà, le aziende che hanno provveduto a formare i propri conducenti comunque preparate e coperte dal punto di vista dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
 
Quell'attività formativa, di contro, non essendo conforme al decreto dirigenziale, estingue la propria validità con l'inizio dell’anno 2017 e non può godere della validità quinquennale di cui godranno le attività formative erogate secondo le nuove prescrizioni.
Dal 2017, quindi, è necessario prevedere lo svolgimento di un’attività formativa conforme al decreto dirigenziale.
 
Informazione commerciale: Infogestweb e GOLIA, insieme ai suoi docenti, è certificata dal Ministero dei Trasporti come ente abilitato per erogare la necessaria formazione sul cronotachigrafo, sul suo corretto utilizzo e sulla normativa sui tempi di guida e riposo. Infogestweb provvede per conto delle proprie aziende clienti a produrre sia l’analisi periodica che il mansionario obbligatori e prescritti dalla normativa in tema di informazione dei conducenti professionali.
 
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