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Distacco transnazionale di lavoratori: quando si applica la doppia sanzione alle aziende

02/08/2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sul distacco transnazionale di lavoratori da parte di un’impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una propria azienda stabilita in Italia.
 
Nella fattispecie, si tratta del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario.
 
La normativa vigente prevede che, nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.I soggetti sanzionati sono dunque due: l’impresa distaccante e il soggetto distaccatario.
 
Il problema è nato se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, ad un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione.
 
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 5398 del 10 giugno 2019, ha precisato che la sanzione, in caso di distacco non autentico tra distinte sedi del medesimo soggetto aziendale, è unica qualora l’unità locale situata in Italia non sia dotata di propria autonomia.
 
Per sede secondaria non dotata di propria autonomia si intende un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa.
 
La duplice sanzione può essere invece contestata nel caso in cui la sede secondaria si configura come distinto soggetto giuridico, risultando iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale.  
 
In allegato la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Nota INL n. 5398 del 10 giugno 2019 clicca qui


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