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Le Ali dell'Autotrasporto
Golia - Le Ali dell'autotrasporto

DPCM del 17 maggio 2020

18/05/2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
 
Il Decreto, in vigore da oggi 18 maggio, consente:
  • la riapertura delle attività produttive in tutto il territorio italiano;
  • i viaggi nella propria regione senza necessità di compilare l’autocertificazione;
  • i viaggi tra Regioni e fuori dai confini regionali a partire dal 3 giugno con l’obbligo della compilazione dell’autocertificazione;
  • la riapertura di palestre e piscine a partire dal 25 maggio;
  • la riapertura di cinema, teatri e centri estivi a partire dal 15 giugno;
  • la possibilità di tornare a celebrare collettivamente messe e celebrazioni religiose;
  • la possibilità di tornare a visitare gli amici.
 
E' costituito da 11 articoli e da 17 allegati che riportano protocolli o linee guida atti a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, tra cui:
 
  • Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
  • Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;
  • Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico;
  • Allegato 16 - Misure igienico sanitarie;
  • Allegato 17- Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

Per quanto concerne le corrette pratiche da adottare per chi opera nel trasporto e nella logistica, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, sono state riprese e confermate quelle condivise lo scorso 14 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definendo ulteriori misure.
 
A tal proposito, all'interno del Dpcm vengono sottolineati i seguenti punti:
 

Settore autotrasporto merci

  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
  • Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
  • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine.
  • Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
 

Disposizioni generali che tutte le imprese devono adottare

  • prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
  • La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
  • Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta, si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
  • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
  • Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Tutte le attività economiche, produttive e sociali dovranno pertanto svolgersi nel rispetto dei suddetti di protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi nazionali. In assenza di direttive di carattere regionale andranno adottate le disposizioni fornite a livello nazionale.
 
In allegato il testo del DPCM del 17 maggio con i relativi allegati.
DPCM 17.05.2020 e allegati firmato clicca qui


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