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DL Rilancio: validità DURC per la verifica della regolarità contributiva

26/05/2020
L’Art. 81, comma 1, del Decreto Rilancio ha chiarito che i Documenti unici di regolarità contributiva (Durc) restano esclusi dall’ampliamento del periodo di scadenza e, conseguentemente, esclusi dall’ampliamento della validità degli stessi.
 
Alla luce di ciò, l’INPS, con il messaggio n. 2103 del 21.5.2020, ha evidenziato che i Durc online che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conserveranno la propria validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui  è richiesto il possesso del DURC.
 
Pertanto, per le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, l’Istituto conferma le istruzioni impartite con il precedente messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020.
 
Inoltre, sempre in data 21.5.2020, è stata resa nota la convenzione quadro Inail/Inps per la verifica massiva della regolarità contributiva di durata triennale, che regola la fornitura dei dati in cooperazione applicativa per il rilascio del DURC, che che dal 2015 può essere richiesto online, in tempo reale e con un’unica interrogazione, tramite il servizio web attivo sui portali di INAIL e INPS.
 
L’accordo sopramenzionato prevede:
 
  • un tetto giornaliero per la trasmissione dei codici fiscali: obiettivo della convenzione è attuare una collaborazione fattiva tra le parti che, con l’ausilio degli strumenti tecnologici, consenta uno volgimento più agevole dei rispettivi compiti. Per la verifica massiva della regolarità contributiva in cooperazione applicativa, è previsto comunque un limite giornaliero di richieste;
 
  • il trattamento dei dati: i soggetti esterni che aderiscono alla convenzione quadro si impegnano innanzitutto a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso. Viene richiesto anche l’impegno a collaborare in eventuali attività di controllo del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario alle verifiche e a cancellare i dati non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate.
 
Fonte informazione: inps.it


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