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Circolazione e sicurezza stradale. Modulo assenze conducenti. Sentenza Corte di Giustizia europea del 7 maggio 2020

26/06/2020
Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea è ritornata sulla tematica del modulo di controllo delle assenze dei conducenti di autocarri ed autobus con cronotachigrafo, stabilendone la sua utilità ai fini dei controlli, in particolare per quei dati che non sono stati inseriti manualmente.
 
Già nel luglio del 2016 la Commissione Europea, con la “COMMISSION CLARIFICATION 7” aveva chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 165/2014, la compilazione del c.d. “modulo assenze” non poteva essere ritenuta obbligatoria, invitando gli Stati Membri ad adeguarsi e ad accettare tale modulo per giustificare le assenze in esso indicate, ma escludendo un trattamento sanzionatorio qualora il conducente ne fosse stato sprovvisto.
 
Tale orientamento è, infatti, confermato dall’art. 34 del succitato regolamento, il quale dispone che “Gli stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
 
La Corte di Giustizia Europea (CGUE), con la sentenza del 7 maggio, nell’ambito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa promosso da un conducente avverso l’autorità amministrativa austriaca che aveva multato l’autista che non era stato in grado di fornire un’attestazione del suo datore di lavoro a conferma del fatto che non aveva svolto attività di guida in determinati giorni, si è nuovamente pronunciata in merito alla all'utilizzabilità della modulistica prevista dalla decisione comunitaria della Commissione (modulo assenze del conducente).
 
In particolare, il conducente sanzionato lamentava l’illegittimità della sanzione sulla base, appunto, dell’art. 34 del Regolamento 165/2014 che vieta agli Stati Membri di imporre la compilazione e l’esibizione di un tal tipo di attestazione.
 
La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che tale divieto vada interpretato nel senso che non contrasta tale previsione la normativa nazionale che “imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro”.
 
Tale intepretazione si pone in linea con gli obbiettivi fissati dai regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014, in particolare quelli relativi alla sicurezza stradale e al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti.
 
Tale sentenza è stata diramata anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pertanto, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia Europea e in assenza di indicazioni sul recepimento di tale interpretazione da parte degli organi di controllo nazionali, è consigliabile tutelarsi attraverso la compilazione del modulo di controllo delle assenze, che dovrà essere conforme al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959.

 
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