Chiarimenti su scadenze patenti e documenti riconoscimento
Il Decreto Cura Italia, pubblicato il 17 marzo all’interno della Gazzetta Ufficiale, attraverso gli articoli 103 e 104 ha stabilito la proroga della validità di alcuni documenti (tra cui documenti di riconoscimento, certificati, attestati e analoghi) scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Tali disposizioni hanno generato molteplici interpretazioni in merito all’identificazione di tali documenti, rendendo di difficile comprensione quanto prescritto dalla normativa.
Per fare chiarezza sulla questione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data odierna, ha divulgato una Circolare esplicativa attraverso la quale viene chiarita la natura dei documenti interessati dai provvedimenti, definendone i termini di proroga di validità.
Di seguito la sintesi di quanto deliberato:
- Patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio: validità prorogata al 31 agosto 2020;
- CQC in scadenza tra il 23 febbraio e il 29 giugno: validità prorogata al 30 giugno 2020;
- Certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose in scadenza tra il 23 febbraio e il 29 giugno: validità prorogata al 30 giugno 2020;
- Certificati di abilitazione professionale in scadenza tra dal 31 gennaio al 15 aprile: validità prorogata al 15 giugno 2020.
La proroga al 15 giugno è estesa anche:
- ai permessi provvisori di guida;
- ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali;
- agli attestati rilasciati ai conducenti di 65 anni compiuti per la guida di di veicoli di massa superiore a 20 t.;
- ai conducenti di 60 anni compiuti alla guida di veicoli destinati al trasporto persone.
In allegato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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