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CQC, riepilogo delle istruzioni operative per la formazione

26/06/2019
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inglobato in un testo unico (circolare n. 18.556 del 7 giugno 2019) tutte le disposizioni impartite nel tempo in merito alla carta di qualificazione del conducente, necessaria per la conduzione professionale di autocarri ed autobus con patente C o superiori.
 
Di seguito riportiamo i punti principali trattati nel testo della nota ministeriale.
 
Duplicato della patente senza CQC

Nel caso in cui sia richiesto il duplicato della patente senza aver rinnovato la CQC, la motorizzazione invierà all’autista una patente priva del codice 95, che attesta il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Quando verrà sostenuto l’esame di revisione con esito positivo, l’interessato riceverà un ulteriore duplicato su cui sarà apposto il codice 95.
 
20 punti della CQC

Per i conducenti che hanno ottenuto la licenza di guida in un altro paese europeo, è possibile ottenere i 20 punti della CQC, da cumulare a quelli della patente, solo se viene convertita la patente estera in italiana e se viene rinnovata regolarmente la CQC.
 
Abilitazione professionale KA o KB trasporto persone
 
Per gli autisti in possesso di CQC per trasporto persone, il rilascio del certificato di abilitazione professionale KA o KB è possibile presentando una specifica istanza corredata di una serie di documenti e attestazioni di versamenti.

Stop ottenimento della CQC per “documentazione”

Il 14 settembre 2014 è scaduto il termine per l’ottenimento della CQC per “documentazione” (per diritto acquisito). Di conseguenza da tale data è possibile ottenerla soltanto attraverso un corso di formazione iniziale o periodica quinquennale.

Conversione di CQC estera in Italia

Il titolare di qualificazione CQC conseguita all’estero può richiedere la conversione in Italia del documento. La patente CQC può essere ottenuta dal:
  • conducente residente in Italia titolare di patente italiana ma di CQC estera in corso di validità;
  • conducente residente in Italia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro o S.E.E. e di CQC estera.
 
Riconoscimento CQC revocata a seguito conversione patente in Stato non-UE o non-SEE

I conducenti, una volta riacquisita la residenza in Italia, chiedono la conversione di patente extracomunitaria in loro possesso (ottenuta a seguito di conversione di patente italiana). Questa è priva di qualificazione professionale, in quanto gli accordi in materia di conversioni di patenti di guida sottoscritti tra l’Italia ed i Paesi non-UE non prevedono il riconoscimento reciproco delle abilitazioni professionali, come la CQC.
 
Il MIT ritiene che è possibile riattribuire la qualificazione CQC al conducente che all’atto di conversione di patente italiana in patente extracomunitaria era in possesso di tale qualificazione, a condizione che questa sia ancora in corso di validità. Nel caso in cui la qualificazione sia scaduta da meno di 2 anni, si dovrà riottenerla dopo un corso di formazione periodica, mentre per scadenza superiore a 2 anni, è necessario sostenere un esame di ripristino.

Limite anagrafico e tipologia di corso di qualificazione iniziale

È possibile conseguire la qualificazione CQC per il trasporto merci a partire dal:
- 21° anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato;
- 18° anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale ordinario (se titolare di patente C potrà guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di core senza limiti di massa; se di patente C1 soltanto i veicoli di tale categoria);
- 18° anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato (se titolare di patente C potrà guidare veicoli adibiti al trasporto di cose fino a 7,5 ton fino al compimento di 21 anni).

Luogo e tempo della formazione periodica

I corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia:
  • dai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro UE o SEE, se in Italia lavorano o hanno residenza anagrafica o normale;
  • dai conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato non-UE o non-SEE, se svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano.
 
Un corso di formazione periodica può essere frequentato nei 3 anni e sei mesi precedenti la scadenza di validità della CQC posseduta, nel qual caso il rinnovo decorre dal giorno successivo a quello della scadenza quinquennale.

Nel caso in cui il corso di formazione sia frequentato entro i 2 anni successivi alla scadenza di validità della CQC, la stessa sarà rinnovata a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica e nelle more il conducente non potrà svolgere la propria attività.

Il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di frequentare un corso di formazione a partire dai 3 anni e sei mesi antecedenti la scadenza della CQC da parte di conducente in possesso di qualificazione sia per il trasporto di cose che di persone: il conducente potrà sostenere un unico corso di formazione periodica e potrà rinnovare entrambe le qualificazioni.

Il nuovo periodo quinquennale di validità delle due qualificazioni decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo al competente UMC.

Esame di revisione CQC

Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere una sola volta, nell’arco di validità della domanda, la prova di cui trattasi. Il termine per sottoporsi all’esame di revisione della formazione CQC è di 30 giorni dal provvedimento di revisione. L’interessato farà quindi domanda di revisione della qualificazione e l’ufficio UMC stabilirà immediatamente la data in cui tale prova dovrà essere sostenuta.

L’ufficio UMC procederà alla sospensione della qualificazione CQC nel caso di presentazione dell’istanza di revisione successiva a 30 gg. dal provvedimento di revisione, ovvero in caso di assenza alla prova. In caso di esito negativo dell’esame, la CQC sarà revocata e la revoca riguarderà tutte le abilitazioni comprese nella CQC oggetto del provvedimento (trasporto cose e persone). L’esame con esito positivo, al contrario, comporterà l’attribuzione di 20 punti sulla CQC.
 
Esenzione dall’obbligo di CQC
 
Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla CQC e quindi dall’obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti di:
a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) veicoli a uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
 
Occorre tenere presente che la circolare ministeriale considera come elemento caratterizzante il requisito della professionalità. Quindi, nonostante i veicoli utilizzati per trasporto merci e passeggeri a fini privati e non commerciali possono essere guidati senza CQC, laddove il personale sia assunto con la qualifica di autisti dovrà esserne in possesso.
 
In allegato la circolare del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture.
Circ. MIT 7.6.19 cqc corsi e aggiornamento clicca qui


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