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CQC: il riepilogo della normativa su corsi e formazione

06/12/2019
 
In merito alla carta di qualificazione del conducente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria nota aggiornata del 19 novembre 2019, ha inglobato in un testo unico tutte le disposizioni impartite nel tempo in merito alla formazione iniziale ed all’aggiornamento periodico (ogni 5 anni) di questo titolo, necessario per la conduzione professionale di autocarri ed autobus con patente C o superiori.
 
Di seguito riportiamo i punti principali trattati nel testo della nota ministeriale.
 
Procedura d’esame per il conseguimento dell’abilitazione CQC
 
A seguito delle modifiche introdotte con decreto del MIT del 5 luglio 2019, relativamente alla procedura d’esame per il conseguimento di CQC che prevede una parte “comune” ed una “specialistica”, è stata aggiornata la circolare in commento con i contenuti delle nuove disposizioni.
 
Viene precisato che la richiesta di ammissione alla prova d’esame deve essere presentata entro il termine di validità dell’attestato di frequenza.
La prova d’esame, in questo caso, può essere svolta anche in data successiva alla data di scadenza dell’attestato di frequenza.
 
Luogo e tempo della formazione periodica
 
Il titolare di CQC valida per il trasporto di cose e persone, che ha frequentato un corso per rinnovare una delle due specializzazioni, è esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra categoria.
Per entrambe le qualificazioni la decorrenza della validità quinquennale decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo al competente Ufficio di Motorizzazione Civile.
 
Se la validità della CQC è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell’esame di ripristino.
Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella del superamento dell’esame, è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di cose e persone.
La qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.
 
Rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità dell’abilitazione CQC
 
Al termine del corso di formazione periodica, i partecipanti non possono avere assenze superiori a 3 ore e possono recupere le ore di assenza fino ad un massimo di 10 ore, entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso stesso.
 
L’elenco dei partecipanti deve essere inviato all’UMC competente solamente dopo che siano terminate tutte le ore di recupero degli allievi iscritti al corso stesso.
 
L’interessato che ha frequentato il corso di formazione periodica potrà richiedere il rinnovo di validità della propria qualificazione CQC all’UMC territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso.
 
Rinnovo contestuale di patente e qualificazione CQC
 
La nota ministeriale del 19 novembre 2019 precisa i documenti che devono essere prodotti per il rilascio di una patente-CQC, a seguito di rinnovo contestuale di patente e della qualificazione CQC.
 
Qualificazione CQC scaduta da oltre 2 anni
 
Viene chiarito che il conducente titolare di CQC scaduta da oltre 2 anni che ha l’obbligo di sottoporsi anche ad esame di revisione per azzeramento dei punti sulla medesima CQC, ottempera contestualmente all’obbligo di ripristino e di revisione sostenendo esclusivamente l’esame di ripristino.
In caso di esito positivo, viene attribuito il punteggio iniziale di 20 punti.
 
Titolare di qualificazione CQC valida sia per trasporto cose che persone, una delle quali sia scaduta da oltre 2 anni
 
Il titolare di qualificazione CQC che ha frequentato un corso di formazione periodica e che ha fatto trascorrere 2 anni dalla scadenza di validità della CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà sostenere l’esame di ripristino.
 
Allo stesso modo, il titolare di CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti l’istanza di rinnovo dopo 5 anni dovrà, oltre a sostenere un nuovo corso di formazione periodica, sostenere anche l’esame di ripristino.
 
Procedure “Esame di ripristino”
 
Dal 20 novembre 2019, il titolare di CQC persone o merci in corso di validità, può sostenere l’esame di ripristino per l’altra tipologia di trasporto sostenendo esclusivamente la prova d‘esame relativa alla parte specialistica.
 
In caso di esito negativo alla prova d’esame di ripristino, non si procede in nessun caso alla revoca della qualificazione CQC. Il conducente potrà ripresentare nuova istanza per sostenere l’esame, dopo che siano trascorsi almeno 30 gg dalla prova d’esame con esito negativo.
 

In allegato la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 
Fonte: confindustria.vr.it
Circ. MIT 19.11.19 corsi cqc clicca qui


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