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CQC e trasporto in conto proprio: le precisazioni del Ministero

19/07/2021
Il Ministero dell'Interno, attraverso una nota del 13 luglio, ha comunicato alcune precisazioni sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti. Una deroga rispetto al D.Lvo 286/2005, che chiarisce alcuni dubbi sul trasporto in conto proprio e sulla documentazione da esibire in fase di controllo su strada, pronta a dimostrare che la guida non costituisce l’attività principale del conducente.
 
In particolare, si rimanda alla deroghe previste dall'art. 16, comma 1, lettere g) e h), e dall'art. 16, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/2005.
 
  • Art. 16, comma 1, lettera g) del d.lgs. 286/20051: non è più necessario che il trasporto venga eseguito per fini privati. Pertanto, ora è sufficiente che il trasporto sia eseguito per fini non commerciali, cioè senza remunerazione. Questa deroga, però, non può essere applicata in ogni caso al trasporto in conto proprio in quanto si tratta pur sempre di un trasporto commerciale per le finalità d'impresa. Rientra in deroga la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti che non svolgono, neanche residualmente, attività commerciale, quindi, senza scopo di lucro, e che non preveda, comunque, la remunerazione diretta o indiretta dell'attività di trasporto effettuato.
  • Art.16, comma 1, lettera h) del d.lgs. 286/20051: la deroga relativa al trasporto di materiale può trovare applicazione al trasporto in conto proprio soltanto con la contemporanea presenza di due condizioni: 1) la guida dei veicoli non deve costituire l’attività principale del conducente (quindi se occupa meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo); 2) il materiale trasportato deve essere utilizzato dal conducente per l'esercizio della propria attività (ad esempio, un conducente può trasportare materiale poi impiegato nella propria attività edilizia).
  • Art.16, comma 2, lettera c) del d.lgs. 286/20051: la deroga sul “trasporto occasionale” che non incide sulla sicurezza stradale può trovare applicazione nei trasporti in conto proprio soltanto se ricorrono le seguenti tre specifiche condizioni:
    a) l’autista non deve avere la qualifica di conducente professionale ma lo stesso deve essere assunto per svolgere mansioni diverse (magazziniere, ecc);
    b) il trasporto non deve costituire la principale fonte di reddito del conducente;
    c) il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale (non deve essere un trasporto eccezionale).
 
Le norme in vigore non prevedono alcun obbligo sulla documentazione da esibire in fase di controllo su strada per comprovare la sussistenza di tale requisito. Di conseguenza, può essere ritenuto valido qualsiasi documento.
Gli organi di controllo possono verificare dal tachigrafo – se presente sul veicolo – se l’attività di guida svolta dal conducente nel corso del mese lavorativo solare (dal primo all’ultimo giorno del mese) sia superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo.
 
2021-07-19 clicca qui


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