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AUTOTRASPORTATORI: deduzioni forfettarie comunicate dal MEF per le imprese minori: Comunicato Stampa del 19/07/2019

03/09/2020
Come divulgato dal Dipartimento delle Finanze del MEF, le deduzioni forfettarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019 sono comprovate a quelle applicate per l'anno precedente.
 
Il Ministero dell’Economia e Finanze, con la notizia del 18 agosto 2020 pubblicata sito web del Dipartimento delle Finanze, conferma che le deduzioni forfettarie per le spese non documentate, a favore degli autotrasportatori, per il periodo d’imposta 2019, sono determinate in misura pari a quella dell’anno precedente.

Si tratta delle deduzioni concesse secondo l’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, alle imprese di autotrasporto per conto terzi, in forma di imprese individuali o di società di persone, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione. Sono viceversa escluse dal beneficio le società di capitali, in contabilità ordinaria obbligatoria.
 
Soggetti interessati 
 
I soggetti a cui si rivolge sono le imprese di autotrasporto in conto terzi:
  • Con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva anche inferiore a 3500 chilogrammi (art. 7 comma 2 bis DL 2.3.89 n. 69 aggiunto in sede di conversione alla Legge 27.4.89 n. 154)
  • Che si trovino in contabilità semplificata o di contabilità ordinaria per opzione
  • Alle ditte individuali (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti effettuati dal titolare dell'impresa ( CM. 29.9.84 n. 31)
  • Alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti eseguiti personalmente dai soci (DL. 27.4.90 N. 90 art.13, comma 4)
  • Sono escluse le società di capitali di qualsiasi tipo (C.M. 10.5.90 n. 13)
 
Ammontare della detrazione
La detrazione è giornaliera, quindi nel caso di più trasporti eseguiti nel medesimo giorno spetta una sola volta.
 
Dove indicare gli importi delle deduzioni forfettarie in dichiarazione dei redditi
  • per le società di persone al rigo RG 22 con codice 16 per i trasporti effettuati dai soci all'interno del comune ove ha sede l'impresa;
  • per le società di persone al rigo RG 22 con codice 17 per i trasporti effettuati dai soci oltre il territorio del comune ove ha sede l'impresa;
  • per le ditte individuali al rigo RG 22 con codice 16 per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del comune ove ha sede l'impresa;
  • per le ditte individuali al rigo RG 22 con codice 17 per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune ove ha sede l'impresa
 
Ai fini IRAP
Le deduzioni forfettarie in argomento non sono da conteggiarsi ai fini IRAP, trattandosi appunto di deduzioni forfettarie (così come non sono da conteggiarsi le deduzioni forfettarie spettanti per le trasferte dei dipendenti delle aziende di autotrasporto).
 
Adempimenti necessari
E' necessario redigere un prospetto che contenga per ogni giorno di effettuazione dei trasporti i seguenti dati:
  • I viaggi effettuati e le destinazioni
  • La durata dei viaggi
  • gli estremi delle bolle di accompagnamento/DDT o delle fatture e delle lettere di vettura
Il prospetto va sottoscritto dal titolare della ditta individuale o da un legale rappresentante (per le s.n.c. e le s.a.s.) e, in origine, doveva essere allegato alla dichiarazione dei redditi: dal 1998, con l'introduzione del modello PC di dichiarazione era stato soppresso l'obbligo di allegazione, confermato dalla successiva trasmissione telematica delle dichiarazioni; il venir meno dell'obbligo di allegazione non fa venir meno l'obbligo di redazione del prospetto. Va infine tenuto presente che le bolle di accompagnamento/ DDT) o le fatture o le lettere di vettura indicate nel prospetto debbono essere conservate per 6 anni rispetto all'anno di emissione (bolle/ddt/fatture/lettere di vettura da conservare sino al 2024).
 
Riferimenti di legge/prassi:
  • art. 66 c. 5 DPR 917/86
  • art. 6 Legge 4.8.84 n. 467
  • art. 13 D.L. 27/4/90 N. 90
  • Legge 30.3.87 n. 132 - D.L. 6.2.87 n. 16 art. 6
  • art. 7 c. 2 bis DL. 2.3.89 N. 69 - Legge 154/89
  • D.L. 28.12.98 n. 451 art. 2 c. 1
  • Legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 45
  • Legge 229 del 10.8.2000
  • C.M. 29.9.84 n. 31
  • C.M. 10.5.90 n. 13
  • R.M. 28.5.85 n. 9/549
Si riportano in allegato la notizia del Dipartimento delle Finanze del 18 agosto ed il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 26 agosto 2020.
Comunicato_stampa_Agenzia_delle_Entrate_26.08.2020 clicca qui
News_Dipartimento_delle_Finanze_del_18.08.2020 clicca qui


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