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Violazioni al Codice della Strada: Multe Nulle se l'Apparecchio di Rilevazione della Velocità non è Tarato

15/09/2016
Secondo quanto sostenuto da una recente presa di posizione della Corte di Cassazione, la n. 14543 del 15 luglio 2016, che si allega, gli autovelox, ed in generale, tutti gli apparecchi funzionali alla misurazione delle velocità devono essere, al fine di far valere la legittimità, la validità e la fondatezza di una data sanzione amministrativa, regolarmente e costantemente tarati.

In particolare, i Giudici del Palazzaccio hanno statuito che “la Corte Costituzionale con nota sentenza  n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 “dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”.In conclusione, per effetto di detta decisione, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione di velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere  dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.

Pertanto, sulla base della predetta decisione, ben potrà il conducente far valere i propri diritti innanzi al Giudice di Pace, o in alternativa innanzi al Prefetto, ai sensi degli artt. 203 e 204 bis C.d.S., nelle ipotesi in cui gli strumenti di misurazione della velocità non siano stati, preventivamente, oggetto di revisione e taratura ex art. 142 C.d.S.
In allegato Corte di Cassazione n. 14543/2016 
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