Violazione norme tempi di guida, pausa e riposo: la notifica del verbale al conducente
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. VI 1/3/2018 n. 4825) ha ricordato alcuni aspetti importanti che riguardano la notifica del verbale per le violazioni alle norme sui tempi di guida, pausa e riposo (Regolamento CE 561/2006).
Sebbene in tali ipotesi la notifica al conducente non rientri espressamente tra i casi di contestazione differita (art. 201 del C.d.S.), vale a dire quelli in cui la notifica può essere inoltrata in un secondo momento rispetto a quando si verifica il controllo su strada, questa è comunque possibile.
Va infatti considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all’esame dei dati cronotachigrafici, così come all’eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, tutti fattori che possono rendere opportuna la notifica differita.
In questo caso, quindi, l’operatore di controllo può fare la stampata dal tachigrafo, portarla al comando e in un secondo momento analizzare i dati, elaborare le eventuali infrazioni ed inviare la notifica delle violazioni.
È bene precisare che il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all’azienda decorre dalla data di emissione del verbale di acquisizione dei dati, ovvero da quel documento che formalizza il download dei dati cronotachigrafici (la stampata) effettuato dall’operatore di controllo al momento del controllo su strada.