Trasporto Persone: Rilavanza, ai Fini Risarcitori, anche delle Operazioni Accessorie
Una sentenza della Sezione VI del Tribunale di Milano, resa il 22 giugno 2016 scorso, nel fare il punto della situazione in tema di risarcimento danni da sinistro occorso all’utente nel corso di una prestazione di trasporto, ha statuito, facendo leva su consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, che: “il momento iniziale della responsabilità del vettore non si identifica con quello della partenza, e la responsabilità stessa non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, bensì si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto o durante le soste e fermate. Invero, essendo l'affidamento della persona e non il movimento del veicolo a giustificare la presunzione di responsabilità del vettore, apparirebbe irragionevole affermare il contrario”.
Nel caso di specie, il tribunale meneghino ha riconosciuto la responsabilità del vettore in quanto, dopo l’espletata istruttoria, è emerso che la danneggiata ha assolto il duplice onere imposto dalla legge quale a) l’effettività dell’evento ed il danno conseguenza derivato nonché b) il nesso di causalità intercorrente tra il danno medesimo e l’attività di trasporto.
Da par suo, giusto il disposto di cui l’art. 1681 c.c., il vettore non ha dato ampia contezza e dimostrazione delle condizioni richieste dall’articolato citato (ovvero “se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”) onde potersi esimere da responsabilità.
Tale pronuncia, si pone nel trend di altre decisioni delibate dalla Suprema Corte, tra cui spicca Corte di Cassazione n. 11198/2003 secondo cui “in tema di responsabilità del vettore per danni alle persone trasportate ai sensi dell'art. 1681 c.c., sebbene si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono il viaggiatore verificatisi durante le operazioni preparatorie ed accessorie del trasporto o durante le fermate, è pur sempre richiesto un nesso causale tra evento dannoso e viaggio e, quindi, tra evento dannoso e veicolo di locomozione, che del viaggio costituisce il mezzo. Ne consegue che, per operazioni accessorie o preparatorie al trasporto, possono intendersi – a titolo esemplificativo — la salita o la discesa dal mezzo, il carico degli bagagli, l'obliterazione del titolo di viaggio che avvenga sul veicolo, l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini, lo spostamento all'interno del mezzo; la sistemazione ai posti…”.
Da ultimo, con riferimento ai profili della legittimazione ad agire da parte del danneggiato al fine di far valere una data posta risarcitoria innanzi ad un’autorità giurisdizionale, il Tribunale di Milano, con la sopramenzionata pronuncia, ha evidenziato che “il viaggiatore non è tenuto a provare l'avvenuto acquisto del biglietto, ma è sufficiente che dimostri la sua presenza sul veicolo in qualità di passeggero (Cass. 79/4388)”.