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Trasporto ADR: prorogata la validità di alcune certificazioni

06/04/2020
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito della situazione di emergenza sanitaria COVID-19,  ha esteso la validità di alcune certificazioni nell'ambito del Trasporto di Merci Pericolose, a livello nazionale e internazionale, attraverso la sottoscrizione di alcuni Accordi Multilaterali.
 
Riportiamo di seguito il riepilogo degli accordi sottoscritti e dei certificati prorogati.
 
Certificati di formazione professionale dei conducenti ADR
(Accordo M324)
 
Validità prorogata al 30 novembre 2020 dei certificati in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli Stati che hanno siglato questo Accordo.

Certificati del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose
(Accordo M324)
 
Validità prorogata al 30 novembre 2020 dei certificati in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020.

Certificati di approvazione dei veicoli ADR
(Accordo M325)
 
Validità prorogata al 30 agosto 2020 dei certificati in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I veicoli potranno circolare in tutti gli Stati che hanno siglato l’Accordo. Le ispezioni tecniche necessarie per ottenere il certificato di approvazione dovranno essere svolte prima dell’1 settembre 2020.

Controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR
(Accordo M325)
 
Validità prorogata al 30 agosto 2020 dei certificati in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. Le cisterne potranno quindi circolare in tutti i Paesi che hanno siglato l’Accordo. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.

Controlli periodici sui  recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2
(Accordo M326)
 
Il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi a scopo di ricarica, che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas, sarà permesso fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203.
 
Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.
 
Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.
 
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M326)”.

Controlli intermedi e periodici cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli “UN”
(Accordo M327)
 
Prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e o intermedi delle cisterne mobili e dei Contenitori Gas ad Elementi Multipli (CGEM) “UN”, di cui al Capitolo 6.7 ADR, in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I suddetti recipienti potranno quindi essere utilizzati in tutti i Paesi che hanno siglato l’Accordo. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M327)”.

Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi; tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate.
 
Fonte informazioni: mit.gov.it


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