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Revisione Patenti e CQC: Novità dal Ministero dei Trasporti

05/08/2016
Con la Circolare n° 16729 del 22/07/2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti sul Decreto del 15/02/2016 "Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti". Il decreto definisce i programmi e le modalità di effettuazione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida e delle qualificazioni CQC, invece la circolare  chiarisce altri aspetti applicativi della procedura degli esami di revisione.
 
Per sostenere l'esame di revisione sia della patente di guida che della CQC, il candidato dovrà presentare istanza attraverso il modello allegato alla circolare, versando sul conto corrente n° 9001 l'importo pari ad € 16,20 e, qualora richiesto, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale che attesta l'idoneità psicofisica del conducente. La richiesta avrà validità annuale e alla scadenza della stessa il candidato dovrà presentare una nuova istanza.
La domanda andrà presentata entro 30 giorni dl ricevimento del provvedimento di revisione della licenza di guida, pena la sospensione della patente di guida fino al superamento delle prove. 
 
Il candidato dovrà sostenere due prove:
 
  1. Prova di Teoria: se la prova di teoria ha esito negativo, l'Ufficio della Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l'esame, emanerà il provvedimento di revoca della patente Se, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all'Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida
  2. Prova di Guida: la prova pratica di revisione può anche svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell'esaminatore, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, comma 2, c.d.s.
La circolare, inoltre, precisa che la revisione della CQC avverrà nei seguenti casi:
 
  1. perdita totale del punteggio
  2. se a seguito della notifica di una prima volazione che comporta la perdita di almeno 5 punti, vengono commesse altre due violazioni non contestuali (nell'arco di 12 mesi) che comportano la perdita di almeno 5 punti ciascuna.
La revisione della CQC avverà sull'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della CQC stessa. Se il conducente è titolare sia della CQC per trasporto cose che persone scatterà il programma d'esame attinente alla materia in cui il trasgressore ha commesso più violazioni (se ha commesso lo stesso numero di violazioni alla guida di veicoli di categoria diversa, dovrà conseguire l'esame relativo alla categoria con cui ha commesso l'ultima infrazione). In caso di esito egativo dell'esame, saranno revocate tutte le qualificazioni CQC in possesso al candidato.
 
Circolare_Trasporti_22_luglio_2016_16729_revisione_patente e CQC clicca qui


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