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Responsabilità per Affidamento di un Autotrasporto di Merci per Conto Terzi a Vettore Abusivo

10/05/2017
Ai sensi dell'art. 7 co. 2 del D. Lgs. 298/2005 è configurabile una responsabilità in capo ai soggetti della filiera del trasporto per l'affidamento dell'autotrasporto di merci per conto terzi ad un vettore abusivo.

Il succitato articolo dispone, infatti, che “si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate”.

Pertanto, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26, commi 1 e 3, della legge n. 298/1974, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, a carico del committente, del caricatore e del proprietario della merce che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, hanno affidato il servizio di trasporto ad un vettore:
 
 
  • che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo;
  • ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti;
  • oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita;s
  • i applicano le sanzioni di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 298/1974.
Tale violazione prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate ai sensi dell’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689: gli organi di polizia stradale devono procedere, pertanto, al sequestro della merce trasportata ai sensi dell’art. 19 della stessa legge n. 689/1981.

Con il D.Lgs. 286/2005 è stato, dunque, ampliato il numero dei soggetti responsabili della violazione in argomento: oltre al committente, infatti, oggi sono chiamati a risponderne anche il caricatore ed il proprietario della merce, con l’aggiunta della predetta sanzione accessoria della confisca della merce.

Non si tratta, invero, di una forma di responsabilità oggettiva in quanto è comunque richiesta la prova della volontarietà dell'affidamento, ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore.

Tutti questi soggetti, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 286/2005, hanno, infatti, l’obbligo di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto.
 
Articolo a cura del
CSE Autotrasporto


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