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Nuove Modalità per Revisione Autocarri e Autobus: Proroga al 4 aprile 2017

23/03/2017
La Direzione Generale Motorizzazione – con propria nota del 28 febbraio 2017, inviata agli uffici periferici di Motorizzazione ed alle Regioni a statuto speciale - aveva integrato le disposizioni emanate precedentemente, in relazione alle procedure informatiche riguardanti la revisione dei veicoli di peso complessivo massimo superiore a 3,5 ton., autocarri, rimorchi ed autobus.

In particolare, negli allegati 1 e 2 vengono riportati i principi/metodi ed i controlli da effettuare sui veicoli, mentre nell’allegato 3 i controlli che saranno effettuati dall’officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria, la quale dovrà opportunamente certificarli sul retro del modello TT2100.

Tale modello, necessario per la prenotazione della revisione dei veicoli, è stato integrato con dichiarazione del responsabile dell’officina che si assume la responsabilità di aver sottoposto il veicolo a corretta manutenzione ed in particolare che sono stati controllati e riconosciuti conformi alla norma tutti i punti indicati nella colonna D dell’allegato 2 ed esplicitati nell’allegato 3.

Infatti, le norme relative al requisito dello stabilimento per il REN stabiliscono che il “requisito della sede operativa è soddisfatto se l’impresa provvede in maniera efficace e continuativa all’attività di manutenzione deiveicoli in disponibilità, attraverso il possesso di officina interna, che può far parte anche della sede effettiva e stabile, mediante una dichiarazione di atto notorio del rappresentante legale dell’impresa. In alternativa, la sede operativa può essere individuata presso un’officina di riparazioni esterna, esercente l’attività almeno per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, sempre mediante dichiarazione di atto notorio.”.

Il MIT inoltre, sulla base dell’esperienza e su quanto avviene in altri Paesi, ha rivisto la tempistica della durata minima della revisione in funzione delle diverse tipologie di veicoli:
 
  • trattori/motrici: 20 minuti;
  • rimorchi/semirimorchi: 15 minuti;
  • veicoli in ADR: 30 minuti (per elemento).
In presenza di un assistente che affianca un funzionario tecnico, i tempi minimi previsti potranno essere opportunamente ridotti (uno slot di 15 minuti per ogni ora di nastro operativo può essere aggiunto all’orario della seduta).

Pertanto, l’officina di manutenzione che sottoscrive la dichiarazione di cui all’allegato 4, può essere sia un’officina interna dell’azienda di trasporto merci o passeggeri, sia esterna, in entrambi i casi autorizzata ai sensi della legge 122/92 sull’autoriparazione.
 
La nota ministeriale in oggetto doveva entrare in vigore per le prenotazioni registrate dal giorno 13 marzo 2017: ora è tutto prorogato al 4 aprile 2017.
Revisioni proroga al 4.4.17 clicca qui
Circolare MOT 28 febbraio 2017 clicca qui


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