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Nuova disciplina IVA per i servizi di trasporto e spedizione internazionali

10/06/2019
Il 26 maggio è entrata in vigora la Legge europea 2018, pubblicata l’11 maggio sulla Gazzetta Ufficiale.
 
Tra le disposizioni contenute, occorre evidenziare quelle presenti nell'art. 11, che regolamenta la disciplina IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione connessi agli scambi internazionali, e che ha modificato l’art. 9 del DPR 633/72.
 
La precedente formulazione dell’art. 9 della legge IVA era stata oggetto di una procedura di infrazione (2018/4000) da parte della Commissione europea, che ne aveva ravvisato il contrasto con l’art. 144 della direttiva IVA (2006/112/Ce).
 
Con la Legge europea 2018 è stato quindi modificato l’art. 9, comma 1, n. 2 e 4, del DPR 633/72, prevedendo che le spese di trasporto relative all’importazione di beni sono non imponibili a patto che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile anche se non sono state assoggettate a IVA in dogana all’atto dell’importazione.
 
Inoltre è stato integralmente sostituito il numero 4–bis del primo comma dello stesso art. 9, eliminando il riferimento alle “piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile”.
 
Pertanto a seguito della nuova versione sono non imponibili i servizi accessori relativi alle spedizioni tout court, sempreché i relativi corrispettivi abbiamo concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’art. 69 e che la stessa non sia stata assoggettata a imposta.
 
Si riporta di seguito il testo dell’articolo 9 del DPR 633/72 modificato ed integrato.
 
 
Art.9. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
 
  1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
 
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche' i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonche' quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita'; le cessioni di licenze all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.
2 Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa."


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