No al rimborso dei pedaggi al vettore che presta il Telepass al trazionista
Il Comitato Centrale dell’Albo ha risposto negativamente in merito ad una richiesta di chiarimento, presentata da un’impresa di autotrasporto, riguardante la possibilità di inserire nella domanda di rimborso dei pedaggi autostradali i transiti dei veicoli appartenenti ad un’altra impresa (singola o appartenente al raggruppamento di imprese diversa da quella proponente la domanda) a cui sia stata commissionata un’attività di trasporto a titolo di sub vezione, consentendo alla stessa la possibilità di espletare il servizio mediante l’utilizzo del Telepass in locazione al primo vettore.
Il Comitato Centrale ha ribadito uno dei concetti che sta alla base del principio del rimborso dei pedaggi autostradali: il veicolo protagonista dei transiti deve essere detenuto dall’impresa secondo i titoli previsti dalla legge (proprietà, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, locazione a lunga durata, rent to buy) e quindi deve far parte “del parco veicolare di un’impresa in forma non occasionale”.
Il Comitato Centrale ha ribadito uno dei concetti che sta alla base del principio del rimborso dei pedaggi autostradali: il veicolo protagonista dei transiti deve essere detenuto dall’impresa secondo i titoli previsti dalla legge (proprietà, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, locazione a lunga durata, rent to buy) e quindi deve far parte “del parco veicolare di un’impresa in forma non occasionale”.
Articolo a cura di:
Assotir