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Motorizzazione: Provvedimenti e Ricorsi alle Imprese Iscritte all'Albo e al REN

25/05/2016
Con la Nota del 15/04/2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito istruzioni agli uffici provinciali della Motorizzazione sui seguenti punti:
 
  • procedure amministrative per il rilascio/diniego dell'esercizio della professione
  • procedure amministrative per l'iscrizio all'Albo dell'Autotrasporto
  • Sanzioni amministrative e procedimenti sanzionatori applicabili in relazione alla tipologia di provvedimento adottato dall'ufficio provinciale
Riportiamo di seguito un sunto della Nota Ministeriale:
 
  1. RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE: la domanda di iscrizione all’Albo è da considerarsi come un sub-procedimento attraverso il quale l’impresa di autotrasporto merci in conto terzi dimostra il possesso dei requisiti dell’accesso alla professione. Soddisfatti tali requisiti, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autotrasportatore, l’impresa dovrà completare la procedura con la richiesta di iscrizione al REN (fatte salve le imprese con veicoli fino a 1,5 ton.), dimostrando il possesso del requisito dello “stabilimento” che consiste, tra l’altro, nella dimostrazione della disponibilità di veicoli e completando in tal modo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1071/09. Tutte le variazioni intervenute successivamente, debbono formare oggetto di apposito procedimento amministrativo, sia che riguardi l’impresa in quanto tale, sia che riguardi i requisiti dell’accesso che debbono permanere nel tempo; la perdita anche solo di un requisito incide sulle condizioni della validità dell’autorizzazione e, come effetto automatico, sulla regolarità dell’iscrizione all’Albo, in quanto parte di un unico procedimento.
  2. SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVI PROCEDIMENTI SANZIONATORI: In attesa che venga rivisitato il quadro sanzionatorio derivante dalle norme europee, continuano ad applicarsi le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 395/00. In ordine alle altre sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari contenute nella legge n. 298/74 e nel Codice della Strada, il Ministero fa rilevare che la “ratio” del regolamento (CE) n. 1071/09 è quella di incidere sull’autorizzazione all’esercizio della professione, anche in esito a provvedimenti che riguardano persone fisiche (come il gestore dei trasporti), piuttosto che su provvedimenti disciplinari di precedente concezione.
  3. SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA': La sanzione della sospensione/revoca dell’autorizzazione viene applicata quando venga meno anche solo uno dei 4 requisiti dell’accesso. La procedura che deve essere seguita è contemplata dal paragrafo 1, art. 13 del citato Regolamento sull’accesso (n. 1071/09), entro i termini massimi ivi previsti (6 mesi, prorogabili di 3 mesi soltanto nel caso di decesso o incapacità del gestore). Nel caso di perdita dell’onorabilità dell’impresa, del gestore o di altri soggetti, l’ufficio deve avviare una procedura amministrativa idonea che includa, se del caso, un controllo nei locali dell’impresa. In attesa del riordino della disciplina nazionale sulle sanzioni prevista dalla normativa europea di settore, viene precisato che:
    - i procedimenti per perdita di onorabilità e per la sospensione/revoca dell’autorizzazione all’impresa vengono avviati con le modalità della legge n. 241/90 (trasparenza atti amministrativi);
    - qualora il procedimento dovesse concludersi con l’accertamento della perdita di uno dei requisiti dell’accesso alla professione e/o con una dichiarazione di inidoneità del gestore, l’ufficio deve procedere con un provvedimento motivato alla sospensione dell’impresa, concedendo un termine per la regolarizzazione;
    - in caso di inadempienza, l’ufficio procede, con un ulteriore procedimento, a revocare l’autorizzazione con decorrenza dalla data di accertamento della carenza del requisito.
  4. AMBITO DELLE COMPETENZA A DECIDERE SU EVENTUALI RICORSI IN RELAZIONE AL TIPO DI PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAGLI UFFICI: Il Comitato centrale dell’Albo decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici MOT in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del Comitato centrale dell’albo sono definitive e debbono essere notificate al ricorrente ed all’ufficio MOT competente. Il ricorso al Comitato centrale è possibile in presenza di un provvedimento di:
    - diniego di iscrizione all’Albo;
    - sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo;
    - applicazione delle sanzioni disciplinari (per mancato pagamento quota Albo, ecc).
    Essendo l’iscrizione all’Albo un sub-procedimento dell’iscrizione al REN la competenza in materia di ricorso, per questa fase del procedimento, è quindi del Comitato centrale dell’Albo. Nel momento in cui, invece, viene richiesta l’iscrizione al REN necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 3 regolamento (CE) n. 1071/09 (per le imprese che esercitano con veicoli oltre 1,5 ton. di massa complessiva a pieno carico), la perdita di uno dei requisiti dell’accesso diventa di competenza della DGT (Direzione generale Territoriale). Il ricorso, in questo caso, va inoltrato alla DGT nel cui ambito territoriale ricade l’ufficio MOT presso il quale è stata inoltrata di iscrizione al REN. 
    Rientrano nelle competenze delle DGT le decisioni in via gerarchica sui ricorsi presentati avverso provvedimenti di:
    - rigetto della domanda di rilascio dell’autorizzazione;
    - sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione;
    - dichiarazione di inidoneità del gestore;
    - dichiarazione di perdita dell’ onorabilità degli altri soggetti.
    In alternativa ai ricorsi innanzi al Comitato Centrale o alla DGT, vi è la possibilità di ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 gg. dalla data della notifica/comunicazione/conoscenza dell’atto impugnato.
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