D
H
M
S
Scopri di più
Le Ali dell'Autotrasporto
Golia - Le Ali dell'autotrasporto

Ministero dell'Interno: l'Azienda che Organizza, Informa e Forma il Proprio Dipendente non è Soggetta a Sanzioni

28/03/2017
A seguito della Circolare prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24/03/2017, il Ministero dell'Interno, ha provveduto a fare un pò di chiarezza sulla responsabilità delle imprese per le infrazioni commesse dai propri conducenti.
 
Si tratta di un'eccellente notizia, cui deve far seguito, ora, un comportamento conseguente da parte delle imprese.
 
Come già anticipato in uno dei nostri precedenti articoli, con il Decreto Dirigenziale prot. 215 del 12/12/2016, Il Ministero dei Trasporti, ha disciplinato gli obblighi imposti alle imprese dal Regolamento UE 165/2014, ovvero:
 
  1. la regolare tenuta dei documenti prescritti dal Reg. CE 561/2006;
  2. l'organizzazione di corsi di formazione in materia di corretto utilizzo del cronotachigrafo digitale e analogico;
  3. un'analisi approfondita sull'attività svolta dai propri conducenti: è previsto che venga fatta una comunicazione, al massimo, ogni 90 giorni;
  4. un mansionario per il dipendente in cui si evidenziano le istruzioni circa le norme di comportamento cui il conducente si deve attenere. Tale documento ha validità per la sola impresa che lo ha rilasciato ed ha durata di un anno.
Il Ministero dell'Interno precisa che: nel caso in cui l'impresa abbia dimostrato di aver rispettato gli adempimenti imposti dal Decreto Dirigenziale prot. 215 del 12/12/2016, l'organo di Polizia non procederà a contestare all'impresa da cui l'autista dipende l'art. 174 comma 14 del Cds ("L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di una somma da euro 327 a euro 1.305  per  ciascun  dipendente  cui  la violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.").
Tale esenzione potrà valere solo quando si tratti di infrazioni lievi (vedi allegato) che non presuppongono carenze organizzative e quindi quelle definite come infrazioni minori (IM) nell'allegato III del Reg, UE 2016/403.
 
In tutti gli altri casi, si procederà alla contestazione dell'art. 174 comma 14 del Cds, rimettendo la valutazione della contestazione al Prefetto o al Giudice di Pace, in sede di ricorso, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia la prova non solo di aver adempito agli oneri di formazione, informazione e controllo, ma anche del fatto che l'infrazione non sia imputabile a insufficienze organizzative dell'attività dei conducenti.
 
Infogestweb e GOLIA, insieme ai suoi docenti, è certificata dal Ministero dei Trasporti come ente abilitato per erogare la necessaria formazione sul cronotachigrafo, sul suo corretto utilizzo e sulla normativa sui tempi di guida e riposo. Infogestweb provvede per conto delle proprie aziende clienti a produrre sia l’analisi periodica che il mansionario obbligatori e prescritti dalla normativa in tema di informazione dei conducenti professionali. Contattaci per ricevere maggiori informazioni.
 
Circ. Min. Interno prot.2348_del_24_03_2017 clicca qui
Classificazione Infrazioni Meno Gravi clicca qui


Contattaci

Grazie per averci contattato, ti risponderemo al più presto.
Si è verificato un errore, riprova più tardi....