Locazione senza conducente di autocarri in leasing tra imprese vettoriali
E’ possibile, tra imprese di autotrasporto merci in conto terzi, dare in locazione senza conducente un autocarro acquistato in leasing da una impresa verso un’altra impresa vettoriale, senza incorrere nel divieto di sub-locazione: lo ha chiarito il Ministero dell’interno.
La normativa
La disponibilità dei veicoli nell’ambito dell’attività di autotrasporto per conto di terzi è ammessa a titolo di proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, locazione senza conducente e comodato; non è consentita la cessione di veicoli a titolo di sub-locazione o sub-comodato oppure ad altro titolo.
L’art. 84 del nuovo Codice della Strada, stabilisce infatti che il veicolo locato debba essere di proprietà dell’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori che ha locato il veicolo, mentre la direttiva UE n. 2006/1 in materia di locazione di veicolo, prevede la “disponibilità” del veicolo.
La nota ministeriale
Il Ministero dell’interno, in risposta ad una richiesta dell'Associazione A.N.I.T.A., sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti sul punto, ha convenuto sulla possibilità di riconoscere “l’ammissibilità dell’operazione di locazione ai sensi dell’art. 84 del CdS del veicolo acquisito in leasing”.
Sulla carta di circolazione, infatti, è riportato il numero di iscrizione all’Albo dell’impresa locataria, mentre esso è assente per l’impresa di locazione finanziaria in quanto essa non è un’impresa iscritta all’Albo. Di conseguenza, non può essere contestata alcuna violazione all’impresa che abbia acquisito un veicolo in leasing e lo abbia locato ad altra impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori, nel rispetto della normativa vigente.
Il consenso della società di leasing
Da tenere presente che la locazione di veicolo detenuto a titolo di leasing finanziario necessita del benestare della società di leasing, clausola questa tipicamente contrattuale.
Fonte: confindustria.vr.it