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Legge di bilancio e autotrasporto, tutte le novità

16/01/2018
Nella legge di Bilancio 2018 ci sono una serie di innovazioni che interessano le aziende impegnate nel trasporto merci, al pari di tutte le altre. Si va dallo sgravio contributivo per le nuove assunzioni dei giovani ai tagli all’uso del contante, dalla deducibilità Irap per i lavoratori stagionali al credito d’imposta per formazione in ambito Industria 4.0.
 
Sgravio contributivo per nuove assunzioni
 
Assumere un dipendente con meno di 35 anni di età oggi costa meno che in passato. Per la semplice ragione che, per un periodo massimo di 36 mesi, la legge ammette uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite di 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età inferiore a 35 anni a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018. Il beneficio vale anche per le assunzioni effettuate dal 2019, ma a quel punto l’età del lavoratore deve essere inferiore ai 30 anni.
 
Il beneficio, sempre nel rispetto del limite di età, spetta pure in caso di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato e in caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine. La percentuale di sgravio sale al 100%, fermo restando il limite di 3.000 euro annui, nel caso di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.
 
Un esonero contributivo del 100% è anche previsto nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) relativamente agli assunti con contratto a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni o di età superiore purché disoccupati da almeno 6 mesi.
 
Retribuzioni con mezzi tracciabili
 
Dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione con modalità tracciabili. Che in pratica significa: - con bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; - con strumenti di pagamento elettronico; - con pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
 
Deducibilità Irap lavoratori stagionali
 
Per la prima volta viene estesa la deducibilità a fini IRAP del costo del lavoro nei casi di impiego di lavoratori stagionali. Per il 2018 è quindi consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
 
Credito d’imposta per formazione “industria 4.0”
 
La legge riconosce un nuovo credito d’imposta alle imprese che sostengono spese di formazione per i dipendenti nel settore delle tecnologie, previste dal Piano Nazionale “Industria 4.0”. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito e dell’IRAP ed è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo orario del personale occupato in attività di formazione. Inoltre è riconosciuto fino ad un importo massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Sono invece escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica svolte in adempimento di obblighi vigenti relativi a salute, sicurezza, protezione dell’ambiente, ecc.
 


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