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Lavoro, comunicazione obbligatoria dei lavoratori in somministrazione

26/01/2018
Entro il 31 gennaio 2018, tutte le aziende - quindi anche di autotrasporto - che nel corso dell’anno 2017 hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro devono effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). In mancanza di queste, la comunicazione fa inoltrata alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.
 
L’obbligo è previsto dall’art. 36, comma 3 del Dec. Leg.vo 81/2015, che prescrive di comunicare il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
 
Si ricorda che l’articolo in questione disciplina i diritti sindacali e le garanzie collettive dei lavoratori in somministrazione di lavoro (diritti di libertà e attività sindacale, nonché di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici), ai quali si applicano i diritti previsti dalla legge n. 300 del 1970 (e successive modificazioni).
 
La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e deve obbligatoriamente contenere:
 
• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti di somministrazione;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
• il periodo di riferimento è l’anno 2017 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome del lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.
 
L’invio della comunicazione potrà avvenire tramite:
 
• fax;
• raccomandata a mano;
• raccomandata con ricevuta di ritorno;
• posta elettronica certificata (PEC). 
 
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro, sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei contratti, sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
 
La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’azienda utilizzatrice che può avvalersi di un proprio intermediario o consulente. Si ricorda che i lavoratori somministrati devono essere registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.


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